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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23091/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduce l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata (sentenza della Corte d'Appello del 15/05/2023). Il ricorso invoca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il reato (art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b) e comma 2-bis) è estinto per prescrizione maturata il 01/04/2023, tenuti anche i periodi di sospensione. Non sussistono i presupposti per una pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. (i fatti non risultano manifestamente insussistenti). Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa il 15 maggio 2024.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis

    Norma incriminatrice per la quale la ricorrente era stata condannata; il giudice ha comunque ritenuto che, indipendentemente dalla fondatezza della condanna, il reato è estinto per prescrizione alla data indicata.

  • Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente alla Corte di Cassazione di esaminare come motivo di ricorso anche l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche se prospettata come unico motivo.

  • Codice di Procedura Penale - art. 129, comma 2

    Regola la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito quando dagli atti emerga con evidenza l'insussistenza del fatto; nel caso di specie non ricorrono le condizioni per dichiarare l'insussistenza del fatto, per cui è stata esclusa l'assoluzione di merito.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266819 - 01)

    Principio richiamato dalla Corte: è ammissibile il ricorso per cassazione che deduce, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La prescrizione maturata prima della decisione di merito può essere dedotta in cassazione anche come unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; il giudice di legittimità può accertarne l'intervenuta estinzione.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo quando l'insussistenza del fatto risulti con evidenza dagli atti; in assenza di tale evidenza il rimedio è l'annullamento per prescrizione e non l'assoluzione sostitutiva.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione; chi impugna dovrebbe verificare e documentare correttamente tali periodi e la data certa di maturazione della prescrizione.
  • In situazioni analoghe conviene sollevare tempestivamente la questione della prescrizione, eventualmente anche con memoria integrativa, perché la mancata declaratoria da parte dei giudici di merito può essere rimediata in Cassazione.

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