Cassazione Civile, Ordinanza n. 31430/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo collegato a avvisi di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007 e a una cartella di pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006. La commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo che, poiché non erano contestate le notifiche degli atti presupposti ma solo la prescrizione, il termine applicabile fosse decennale e non quinquennale. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato falsa o erronea applicazione dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che anche per IRPEF, sanzioni e interessi dovesse operare la prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato la correttezza della decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto decennale la prescrizione del credito erariale relativo all'IRPEF, richiamando il principio per cui, per le imposte dirette, in mancanza di una previsione speciale, si applica l'art. 2946 c.c. Ha però rilevato che la CTR ha errato ad estendere il termine decennale anche alle sanzioni e agli interessi. Per le sanzioni ha affermato che, in assenza di giudicato, opera il termine quinquennale dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997; per gli interessi ha ribadito la prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulla prescrizione di interessi e sanzioni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, in assenza di previsione speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
gli interessi e, in generale, ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrivono in cinque anni; la norma non si applica al tributo principale IRPEF secondo la CTR correttamente, ma si applica agli interessi.
art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato opera la prescrizione quinquennale.
art. 2953 c.c.
la prescrizione decennale opera per le sanzioni amministrative pecuniarie soltanto quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (actio iudicati).
art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986
per l'imposta di registro è richiamato come previsione espressa che giustifica il termine ordinario decennale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella regolazione del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Per i crediti erariali relativi alle imposte dirette, in mancanza di una disciplina speciale che preveda un termine diverso, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997, salvo che la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un giudicato, nel qual caso opera il termine decennale dell'art. 2953 c.c.
- Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al tributo principale e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
- La prescrizione del credito principale non si estende automaticamente alle sanzioni e agli interessi, che devono essere valutati secondo la propria autonoma disciplina prescrizionale.
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