Sentenza n. 3514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la determina del Comando generale della Guardia di finanza del 22 settembre 2020, recante la perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e la sanzione disciplinare espulsiva irrogata per avere percepito somme di denaro da contrabbandieri al fine di agevolare il passaggio fraudolento di merci attraverso il confine. Deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare e del principio del ne bis in idem, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato riaperto dopo l'archiviazione del procedimento penale senza i presupposti di legge; la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza e l'omesso esame del difetto di istruttoria, assumendo che gli addebiti non potessero fondarsi sul mero richiamo agli atti dell'indagine penale, conclusasi con archiviazione per prescrizione e insufficienza degli elementi per esercitare l'azione penale; il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 1355 e 1370 del codice dell'ordinamento militare, per omessa o generica valutazione delle giustificazioni difensive e per irragionevolezza e sproporzione della perdita del grado. L'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità del motivo relativo all'art. 1393 e al ne bis in idem, perché nuovo in appello.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, perché nuovo ai sensi dell'art. 104 c.p.a., il motivo relativo alla violazione dell'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare e del ne bis in idem, non essendo stato dedotto in primo grado. Ha inoltre precisato che il deferimento a una seconda Commissione di disciplina, disposto una sola volta per gravi ragioni di opportunità ai sensi dell'art. 1389, lett. b), del codice dell'ordinamento militare, costituisce una fase eventuale dell'unico procedimento già avviato con la contestazione degli addebiti, non l'apertura di un nuovo procedimento. Nel merito, ha ritenuto legittimo l'utilizzo degli elementi acquisiti nel procedimento penale archiviato: l'archiviazione non impedisce l'avvio o la prosecuzione dell'azione disciplinare e tali elementi possono sostenere l'accertamento disciplinare, salva la prova contraria dell'incolpato, nella specie non fornita. La relazione dell'Ufficiale inquirente aveva esaminato analiticamente la documentazione penale, gli addebiti e le difese; pertanto non sussistevano difetto di istruttoria, travisamento o carenza motivazionale. L'Amministrazione non era tenuta a replicare puntualmente a ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una valutazione complessiva dalla quale risultasse l'infondatezza delle deduzioni. La scelta della perdita del grado è stata ritenuta non manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata, poiché le condotte avevano violato gravemente i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine, leso il prestigio della Guardia di finanza e compromesso il rapporto fiduciario. Il Consiglio ha anche rilevato la formazione del giudicato sui capi della sentenza di primo grado non specificamente appellati, relativi alla mancata valutazione dei precedenti di carriera e alla disparità di trattamento. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di domande e motivi nuovi; la censura relativa all'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare e al ne bis in idem, non dedotta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
art. 1389, lett. b), d.lgs. 66/2010
Consente all'autorità disciplinare, per gravi ragioni di opportunità e una sola volta, di deferire il militare a una seconda Commissione di disciplina; tale deferimento costituisce una fase eventuale dell'unico procedimento disciplinare già avviato.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Rileva nella valutazione della specie della sanzione disciplinare e della sua proporzionalità rispetto alla gravità delle condotte.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Rileva con riferimento alla valutazione delle difese dell'incolpato nel procedimento disciplinare.
art. 3 l. 241/1990
Rileva rispetto all'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche mediante richiamo alla relazione dell'Ufficiale inquirente.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa, ma ritenuto non leso, poiché l'interessato aveva potuto prendere posizione sugli addebiti e sulle risultanze istruttorie.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisasse violazioni nel procedimento disciplinare.
Massime di principio
- L'archiviazione del procedimento penale non preclude all'Amministrazione l'avvio o la prosecuzione di un procedimento disciplinare relativo ai medesimi fatti, poiché l'accertamento disciplinare opera autonomamente e secondo finalità e standard probatori diversi da quelli penali.
- Gli elementi istruttori acquisiti in un procedimento penale archiviato possono fondare l'accertamento disciplinare, purché siano autonomamente valutati dall'Amministrazione; grava sull'incolpato l'onere di fornire elementi contrari idonei a infirmarne attendibilità e rilevanza.
- Il deferimento del militare a una seconda Commissione di disciplina, disposto una sola volta per gravi ragioni di opportunità ai sensi dell'art. 1389, lett. b), d.lgs. 66/2010, non determina l'avvio di un nuovo procedimento, ma integra una fase eventuale dell'unico procedimento già iniziato con la contestazione degli addebiti.
- Nel procedimento disciplinare l'Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva: è sufficiente una valutazione complessiva delle deduzioni, purché la motivazione finale renda comprensibili le ragioni per cui esse non sono state ritenute persuasive.
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.
- La perdita del grado per rimozione non è manifestamente sproporzionata quando le condotte del militare violano gravemente i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine, ledono il prestigio dell'istituzione e compromettono irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
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