Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per un compendio immobiliare di proprietà di un dante causa, poi trasferito agli eredi ricorrenti. L'area ablata comprendeva terreni e fabbricati insistenti su un sito con resti di chiesa e convento domenicano, interessato da un progetto pubblico di recupero di un borgo rurale. In appello, la stima era stata fissata in euro 3607,47 per i terreni e in euro 3694,56 per i fabbricati, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la valutazione dei fabbricati ex art. 38 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto preferire il metodo analitico-ricostruttivo, considerare la possibile trasformazione edilizia delle costruzioni esistenti e valorizzare il pregio storico-artistico dell'insieme. Con il secondo e terzo motivo contestavano la qualificazione dei terreni come agricoli e l'esclusione di una potenzialità edificatoria o comunque di utilizzazioni economiche diverse da quelle agricole, deducendo la violazione delle norme urbanistiche e dell'art. 40 d.P.R. 327/2001. Con il quarto e quinto motivo denunciavano motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU e non avesse risposto alle critiche mosse dal consulente di parte, incluso il raffronto con un altro cespite di valore storico. Con il sesto motivo chiedevano la riforma anche del capo spese, assumendo che l'accoglimento delle censure avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché teso a ottenere una rivalutazione del merito e perché introduceva questioni nuove, oltre a cumulare censure eterogenee di diritto e di motivazione. Ha rigettato i motivi relativi ai terreni, ritenendo corretta la qualificazione del compendio come privo di edificabilità piena o intermedia, poiché inserito in zona di completamento A nella quale erano consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e consolidamento incompatibili con la possibilità legale di edificazione; in tale situazione era legittimo assimilarlo a fondi agricoli ai fini indennitari. Ha poi escluso i vizi motivazionali, osservando che la sentenza di merito aveva fornito autonoma motivazione e aveva comunque considerato la peculiarità dei beni e la complessità della stima, anche se in gran parte basata sulla CTU. Il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito dal rigetto delle altre censure. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di stima dei fabbricati; la Corte non entra nel merito del criterio scelto perché il motivo è inammissibile e comunque volto a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 7, n. 1, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Invocato per sostenere che la zona urbanistica non comportasse inedificabilità assoluta; la Corte rileva però che, nel caso concreto, la disciplina della zona A consentiva solo interventi incompatibili con l'edificabilità legale.
art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore del Comune di Castell'Umberto
Utilizzato per fondare la tesi della potenzialità edificatoria dell'area; la Corte ne trae invece, in concreto, la limitazione agli interventi di manutenzione/restauro/consolidamento.
art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per la determinazione dell'indennità relativa ai suoli non edificabili; la Corte ritiene corretta l'assimilazione del compendio a fondi agricoli per mancanza di edificabilità piena o intermedia.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Invocato per vizio di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha espresso una motivazione autonoma e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di argomenti difensivi.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Richiamati per censurare il capo spese; la censura resta assorbita dal rigetto del ricorso.
d.m. 10 marzo 2004, n. 55
Citato ai fini della liquidazione delle spese di lite in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il sindacato di legittimità in una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, specie quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa stima del bene a quella compiuta dal giudice di merito sulla base della CTU.
- La censura per violazione di legge deve investire una regola giuridica effettivamente applicata al caso concreto; quando, invece, si contesta l'apprezzamento tecnico-fattuale della stima o la valutazione delle caratteristiche del bene, la doglianza è sostanzialmente di merito e può risultare inammissibile.
- Ai fini dell'indennità di espropriazione, un'area non può essere trattata come edificabile se lo strumento urbanistico, applicato in concreto, ammette solo interventi di manutenzione, restauro o consolidamento incompatibili con la trasformazione edilizia legalmente rilevante; in tale ipotesi il bene può essere assimilato ai suoli agricoli.
- La possibilità di valorizzare una utilizzazione intermedia tra agricola ed edificatoria presuppone che la normativa urbanistica la consenta realmente e che siano astrattamente ottenibili le necessarie autorizzazioni amministrative; in mancanza di tale presupposto, la pretesa di un'indennità più elevata non è fondata.
- Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando il giudice di merito, anche richiamando la CTU, dia conto delle ragioni della decisione con una motivazione autonoma e sufficiente, ancorché sintetica e fondata su valutazioni tecniche complesse.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la mancata confutazione di singoli argomenti difensivi o di contestazioni rivolte alla consulenza tecnica.
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