Cassazione Civile, Ordinanza n. 00141/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso dal professionista per ottenere il pagamento dei compensi liquidati in suo favore con provvedimento esecutivo relativo all'attività di delegato alle operazioni di vendita e custode in una precedente procedura esecutiva immobiliare. All'esito della fase sommaria dell'opposizione esecutiva proposta dalla società debitrice avverso l'ordinanza di assegnazione, il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione, disposto l'assegnazione delle somme e rimesso le parti al giudizio di merito. Successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale relativa alla mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare, il giudice aveva liquidato tali compensi. Il professionista, ritenendo incongruo l'ammontare liquidato, aveva riassunto l'originaria opposizione esecutiva. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e rideterminato i compensi della fase sommaria, compensando integralmente le spese di lite per ritenuta non imputabilità dell'errore liquidatorio alla parte soccombente. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente compensato le spese in assenza dei presupposti normativi e senza indicare una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la notifica del ricorso era stata irritualmente eseguita presso il difensore domiciliatario della società originariamente esecutata, poi estinta per successione universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021; tale notifica era quindi nulla e astrattamente rinnovabile, ma la Corte ha escluso la rinnovazione in ragione dell'esito univocamente sfavorevole per il ricorrente. Ha inoltre affermato che la controversia, qualificata dal giudice di merito come opposizione esecutiva e più precisamente come opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione emessa all'esito di pignoramento presso terzi, non beneficia della sospensione feriale dei termini nemmeno quando si discuta del capo sulle spese, trattandosi di questione accessoria. Ne è derivata la tardività del ricorso, notificato oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per difetto di difese dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro del principio di soccombenza in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese, ammessa solo nei casi previsti dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
Citato quale base della proposta del relatore nel procedimento camerale.
art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Richiamato per la successione universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla società estinta.
legge 23 luglio 2021, n. 106
Citata come legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato a un soggetto o presso un domicilio non più riferibile alla parte succeduta universalmente, la notificazione è nulla ma non necessariamente idonea a impedire la declaratoria di inammissibilità se il ricorso è comunque tardivo e non occorre rinnovazione per l'esito univoco della causa.
- Le controversie qualificate come opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di pignoramento presso terzi sono soggette al regime proprio delle opposizioni esecutive e non fruiscono della sospensione feriale dei termini, anche quando l'impugnazione investa il capo sulle spese quale profilo accessorio.
- Il termine lungo per ricorrere in cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata; se l'impugnazione è proposta oltre tale termine, il ricorso è inammissibile per tardività.
- La compensazione delle spese può essere censurata solo in presenza di violazione dei presupposti legali; tuttavia la questione resta assorbita se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
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