Sentenza n. 9811/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - della Determinazione 28 novembre 2022, n. G16502, recante “Determina G14885 del 1.12.2021 e determina G16078 del 21.12.2021 "DCA U00524/2019 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015" (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione per aver consentito l'accesso alla realizzazione dei servizi per le dipendenze a soggetti (i c.d. “Progettisti”), che non hanno completato e/o nemmeno avviato le procedure di accreditamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi Ets il 19/2/2024: per l'annullamento - della Determinazione 6 dicembre 2023, n. G16369, pubblicata sul BURL n. 101 del 19 dicembre 2023, recante “Determina G16502 del 28.11.2022. «DCA U00524/2019 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA U0013/2015 e dal DCA U00295/2015»” (cfr. doc. 17); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai prece-denti ancorché non conosciuto; nonché per l''accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione per aver consentito l''accesso alla realizzazione dei servizi per le dipendenze a soggetti (i c.d. “Progettisti”), che non hanno completato e/o nemmeno avviato le procedure di accreditamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi Ets il 21/3/2024: - della Determinazione n. G17721 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul BURL n. 7 del 23/01/2024, recante “Definizione del livello massimo di finanziamento per l''anno 2024 per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, terapeutico riabilitative e pedagogico riabilitative, rivolte a persone in stato di dipendenza o addiction erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 977/2023” (doc. 18); - della Deliberazione n. 186 del 22/02/2024, pubblicata dalla Asl Roma 4 – Civitavecchia a firma del Direttore Generale dott.ssa Cristina Matranga (doc. 19); - della nota di trasmissione della ASL Roma n. 4 – Civitavecchia, prot. n. ASLRM4-0014394-2024 del 28/02/2024 avente ad oggetto: Deliberazione n. 186 del 22/02/2024 e poteri di firma Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024” con relativa tabella A; (doc. 20), - Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. anno 2024, con particolare riferimento all''art. 17 (doc. 21); - Addendum all''Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. anno 2022-2024, Modifiche artt. 3,4,7,8,9,11,12,14,15 e 17 Disciplina giuridica schema contrattuale ex DGR n. 695/2022 come modificata e aggiornata con DGR n. 310/2023 – Corrispettivo 2024 (doc. 22). - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai prece-denti ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DON MARIO PICCHI ETS il 22\1\2025: per l’annullamento - della Deliberazione 30 dicembre 2024, n. 1188, pubblicata sul BURL n. 3 - Supplemento n. 2 del 09 gennaio 2025, recante “Proroga progetti di cui al DCA U00524/2019 "Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA n. U0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015" e Ottemperanza Ordinanza Tar Lazio, Roma, sez. III quater, n. 1504/2024”. (doc. 23); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DON MARIO PICCHI ETS il 6\8\2025: per l’annullamento - della Deliberazione 26 giugno 2025, n. 493, pubblicata sul BURL n. 52 del 01 luglio 2025, recante “Lotta alla Droga - Prosecuzione dei progetti ex DGR n. 51/2025 coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA n. U0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015 - "Ottemperanza Ordinanza Tar Lazio, Roma, sez. III quater, n. 1504/2024" (doc. 24); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DON MARIO PICCHI ETS il 22\10\2025: per l'annullamento - della Deliberazione 17 luglio 2025, n. 607, pubblicata sul BURL n. 59 del 22 luglio 2025, recante “Persone con disturbo da abuso di sostanze e/o addiction - Approvazione della programmazione regionale dell'offerta, dei requisiti minimi autorizzativi e del sistema di remunerazione” nella parte in cui subordina espressamente la propria attuazione all’adozione di un successivo provvedimento volto a definire “le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di riconduzione delle attività già autorizzate e/o accreditate alle tipologie assistenziali di cui alla presente riorganizzazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti regionali e dell’ASL relativi alla prosecuzione e proroga di progetti per i servizi alle persone con dipendenze, alla definizione dei finanziamenti e alla riorganizzazione regionale dell’offerta, nonché relativi accordi e contratti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato una serie di determinazioni e deliberazioni della Regione Lazio, nonché atti dell’ASL Roma 4, contestando la prosecuzione dei progetti per i servizi alle dipendenze e l’accesso alla loro realizzazione da parte dei cosiddetti progettisti che non avevano completato o nemmeno avviato le procedure di accreditamento. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti di definizione del finanziamento per il 2024, gli accordi e contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, la proroga dei progetti e la programmazione regionale dell’offerta, dei requisiti autorizzativi e del sistema di remunerazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La Regione Lazio, con la DGR n. 81 del 2026, ha concluso il procedimento di regolamentazione, integrando e dando attuazione alla DGR n. 607 del 2025. Poiché la nuova deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti, è venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sugli atti precedentemente contestati. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere richiesta dalla Regione e dalla controinteressata, qualificando la situazione come sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che conclude e integra il procedimento regolatorio oggetto di causa e tale nuovo atto non viene impugnato dal ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione sugli atti precedenti.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo atto amministrativo non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: quando il nuovo atto non soddisfa o non riconosce integralmente la pretesa del ricorrente, ma rende non più utile la pronuncia sugli atti impugnati, l’esito processuale corretto è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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