Sentenza n. 7665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 3/2025; in primo grado, le determinazioni comunali che avevano revocato l’autorizzazione al subingresso e la concessione del chiosco comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente in primo grado aveva impugnato la determinazione n. 470 del 14 febbraio 2023, che revocava la concessione del chiosco comunale destinato a cartolibreria e rivendita di giornali e riviste, nonché gli atti connessi. Il Comune aveva ritenuto che il concessionario avesse consentito al subentrante di disporre del bene prima della formalizzazione del nuovo rapporto e di eseguire lavori non autorizzati, revocando anche l’autorizzazione al subingresso. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello è stato dedotto un unico motivo, articolato in modo confuso ma riferibile all’omesso esame delle censure di difetto di motivazione, all’erronea ricostruzione della fattispecie concreta e alla conseguente erronea applicazione della legge. L’appellante ha sostenuto che l’autorizzazione al subingresso era già efficace, che il Comune aveva consentito la volturazione notarile e che non vi era stato alcun abuso edilizio né alcun intervento occultato all’amministrazione, poiché i lavori erano stati preceduti da SCIA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità per difetto di specificità: benché la rubrica del motivo fosse prolissa e poco chiara, il contenuto dell’appello chiariva le censure rivolte alla sentenza. Nel merito ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati. Ha rilevato che il Comune, dopo aver comunicato il parere di ammissibilità alla volturazione e richiesto documenti poi trasmessi, aveva autorizzato con determinazione n. 3012 del 19 ottobre 2022 il subingresso e la volturazione, subordinandone l’efficacia all’acquisizione della certificazione antimafia e prevedendo la revoca soltanto in caso di esito negativo. La cessione del ramo d’azienda era stata stipulata il 21 ottobre 2022; il precedente concessionario aveva presentato SCIA di cessazione dell’attività per trasferimento e il subentrante aveva presentato SCIA per manutenzione straordinaria il 19 novembre 2022. Poiché i lavori risultavano conformi alla SCIA e lo stesso Comune ne aveva riscontrato la conformità, non sussistevano gli addebiti di abuso edilizio o di uso sine titulo posti a fondamento delle revoche. Gli atti erano quindi privi di valida motivazione, irragionevoli e lesivi dell’affidamento ingenerato dall’autorizzazione al subentro. Il Comune dovrà formalizzare il nuovo contratto concessorio, salvo eventuali diversi elementi ostativi. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
In primo luogo deve essere respinta l’eccezione comunale di genericità, in quanto le ragioni dell’appello come sopra sintetizzate in rubrica vengono comunque chiarite dal corpo dell’atto.
Il requisito di specificità dei motivi d’appello è soddisfatto quando le censure contro la sentenza, pur formulate in modo poco chiaro nella rubrica, risultano comunque intelligibili dal corpo dell’atto.
art. 80 d.lgs. 50/2016
aveva, a seguito della verifica positiva dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, autorizzato il subingresso dotandolo di piena e perfetta efficacia.
La verifica positiva dell’autocertificazione prevista dall’art. 80 è richiamata nel quadro dell’autorizzazione al subingresso, che il giudice considera perfezionata ed efficace, salva la distinta condizione relativa all’acquisizione della certificazione antimafia.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
avente a oggetto “Immobile di proprietà comunale destinato a edicola sito in Piazza Carducci. Conclusione del procedimento avviato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 0079777 del 1/12/2022. Revoca della determinazione dirigenziale n. 1418 del 18.12.2007 e della concessione di cui al contratto Rep. n. 2581/08”
Il testo menziona tali disposizioni per descrivere l’avvio del procedimento di revoca, ma non ne ricava una specifica interpretazione decisiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione autorizza il subingresso in una concessione e dispone che l’efficacia dell’autorizzazione sia subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia, prevedendo la revoca soltanto in caso di esito negativo, non può successivamente trattare il subentrante come privo di titolo per ragioni diverse da quelle indicate nella condizione.
- La revoca di una concessione fondata sull’addebito di lavori edilizi abusivi o eseguiti senza titolo è illegittima se i lavori risultano conformi alla SCIA presentata dal soggetto autorizzato al subentro e l’amministrazione stessa ne ha riscontrato la conformità.
- L’amministrazione non può fondare la revoca della concessione su una ricostruzione dei fatti incompatibile con il precedente provvedimento di autorizzazione al subentro e con gli atti procedimentali successivi; in tale situazione la revoca è priva di valida motivazione e lesiva dell’affidamento ingenerato nei destinatari.
- Il motivo d’appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, nonostante una rubrica confusa, le censure rivolte ai capi della sentenza risultano comprensibili dal contenuto complessivo dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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