Sentenza n. 7012/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari del verbale prot. N. -OMISSIS- del 30.07.2025 della commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato al ricorrente il 31.07.2025, con il quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato inidoneo al concorso per titoli, per l’ammissione di 93 allievi marescialli all’8° corso superiore di qualificazione, indetto con Decreto Dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000513 11-06-2025 dell’11 Giugno 2025, riservato al personale dei ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo; - in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo del precedente, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quello di cui sopra. NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione all'ottavo corso superiore di qualificazione per allievi marescialli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione per gli accertamenti psicofisici con cui era stato dichiarato non idoneo al concorso, in ragione della riscontrata presenza di valori pressori persistentemente superiori alla norma in assenza di terapia farmacologica, ritenuta infermità invalidante ai sensi della disciplina tecnica applicabile al servizio militare. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che ha accertato la sussistenza della ragione di non idoneità sanitaria posta a fondamento del provvedimento. Successivamente è stata pubblicata, il 10 dicembre 2025, la graduatoria finale di merito del concorso. Il ricorrente ha confermato di non averla impugnata con motivi aggiunti, prendendo atto del possibile profilo di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata impugnazione della graduatoria finale, atto conclusivo della medesima sequenza concorsuale, ha determinato il consolidamento dei suoi effetti anche nella parte lesiva per il ricorrente, rendendola non più modificabile nei limiti del suo interesse. La graduatoria non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, poiché comporta nuove valutazioni riferite anche agli altri concorrenti; pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso contro la sola esclusione sarebbe divenuto inutile. Il giudice non ha quindi deciso nel merito le censure relative al giudizio di inidoneità, pur rilevando che la verificazione aveva confermato la ragione sanitaria posta a fondamento dell'esclusione. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 43, comma 1, e 45 c.p.a.
Richiamati in relazione al termine per la proposizione e il deposito di motivi aggiunti contro la graduatoria finale sopravvenuta.
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Disciplinano la verificazione disposta dal giudice per accertare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fonte della disciplina delle cause di non idoneità al servizio militare.
Decreto Ministeriale 4 giugno 2014
Richiamato quale direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, applicata dall'amministrazione e oggetto della verificazione.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, la mancata impugnazione della graduatoria finale sopravvenuta rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto contro il precedente atto di esclusione, quando la graduatoria consolidi gli effetti lesivi nei confronti del candidato escluso.
- La graduatoria finale non è una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, poiché implica nuove e ulteriori valutazioni degli interessi di una pluralità di concorrenti; l'invalidità dell'atto antecedente si riflette quindi sulla graduatoria, di regola, in via viziante e non caducante.
- L'annullamento del solo provvedimento di esclusione non sarebbe utile quando la graduatoria finale, non impugnata, sia divenuta non più modificabile nella parte rilevante per il ricorrente.
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