Cassazione Penale, Sentenza n. 29111/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Juliet S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 10/08/2020 che aveva respinto la sua opposizione ex art. 59 d.lgs. n.159/2011, essendo stata esclusa dallo stato passivo nella procedura di confisca relativa ad Angelo Dorini e al gruppo societario correlato. Juliet era cessionaria (mandataria di Siena NPL) di un credito originario di Monte dei Paschi di Siena nei confronti di Balzana Re s.r.l., garantito da fideiussione personale di Angelo Dorini. Il ricorso deduceva violazione di art. 52, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 e degli artt. 124 e 124-bis del TUB, sostenendo che il Tribunale ha applicato erroneamente i principi sulla buona fede del creditore, avrebbe dovuto limitarsi a valutare il merito creditizio della società debitrice (Balzana Re) e non del garante, e non avrebbe tenuto conto del lasso temporale intercorso tra la valutazione originaria del merito creditizio e l'inadempimento/commissione dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva verificato l'esistenza di un nesso di strumentalità fra il credito e l'attività illecita del proposto. Spetta al terzo (cessionario) provare la propria buona fede rispetto alla situazione apparente creata dal reo; nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente motivato che Monte dei Paschi non aveva svolto verifiche sulle condizioni reddituali e sui legami tra il fideiussore Dorini e la società garantita, nonostante elementi di rischio emergenti dal dossier persona. La Corte ha inoltre chiarito che il rispetto delle procedure interne della banca o degli obblighi precontrattuali ex TUB non esonera quando la situazione oggettiva mostrava elementi tali da rendere non scusabile la mancata diligenza. Di conseguenza la posizione del cessionario (Juliet) non è risultata tutelabile e l'esclusione dallo stato passivo è stata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione), art. 59
Disciplina l'opposizione all'esclusione dallo stato passivo nelle procedure di prevenzione; nel caso specifico l'opposizione ex art. 59 è stata rigettata perché il credito è stato ritenuto connesso all'attività illecita e il cessionario non ha dimostrato la buona fede.
d.lgs. n. 159/2011, art. 52, comma 1, lett. c)
L'art. 52 prevede che la confisca non pregiudica, salvo le condizioni ivi indicate, diritti di terzi derivanti da atti anteriori al sequestro; la Corte interpreta la norma nel senso che la prova della strumentalità del credito al reato preclude l'ammissione se il terzo non dimostra la propria buona fede.
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), art. 124
L'art.124 impone obblighi informativi e di correttezza precontrattuale fra banca e cliente. La Corte osserva che tali obblighi non sostituiscono l'onere di diligenza richiesto per dimostrare la buona fede del creditore nei confronti di terzi e non escludono responsabilità quando esistono chiari elementi di rischio.
d.lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 124-bis
L'art.124-bis riguarda la valutazione del merito creditizio. La Corte chiarisce che l'obbligo di valutare il merito creditizio non si traduce in una responsabilità generica del finanziatore per ogni sovraindebitamento, ma non esime la banca dall'effettuare verifiche adeguate quando esistono elementi che impongono approfondimenti anche sul garante.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017 (Banca Popolare di Sondrio)
«per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede»
Principio consolidato: occorre dimostrare il nesso di strumentalità; quando questo è provato, grava sul creditore/cessionario l'onere di provare la propria buona fede e l'impossibilità di rilevare la situazione apparente con ordinaria diligenza.
Massime di principio
- Quando un credito è ritenuto "strumentale" all'attività illecita del proposto, la cessione a terzi non garantisce automaticamente l'ammissione allo stato passivo: il cessionario deve provare la propria buona fede e che la situazione apparente non poteva essere superata con l'ordinaria diligenza.
- Il rispetto delle procedure interne della banca o degli obblighi informativi ex TUB non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede del creditore/cessionario se esistono elementi oggettivi che avrebbero richiesto approfondimenti (es. dossier persona con segnali di rischio, legami societari con il garante).
- La valutazione del merito creditizio riguarda il rapporto originario: tuttavia, quando esistono indizi che coinvolgono il garante o la struttura dei rapporti societari collegati, la diligenza bancaria deve estendersi anche a tali profili; la mancata verifica può precludere la tutela del cessionario.
- Il mero intervallo temporale tra la valutazione originaria del merito creditizio e l'inadempimento non esclude di per sé responsabilità o dubbi sulla buona fede se, al momento dell'accettazione della garanzia, vi erano elementi che avrebbero dovuto indurre a ulteriori verifiche.
- Per gli acquirenti di crediti (NPL), è indispensabile svolgere una due diligence indipendente e documentabile sull'origine del credito, sulle verifiche svolte dal cedente e sulle condizioni del garante per ridurre il rischio di esclusione dalla procedura di tutela in caso di sequestro/prevenzione.
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