Cassazione Civile, Ordinanza n. 17105/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita immobiliare con cui il debitore aveva trasferito a un terzo la nuda proprietà di terreni con riserva di usufrutto. Il Tribunale aveva accolto la domanda in contumacia del convenuto e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo sussistenti l’eventus damni e la scientia damni, valorizzando il contenuto dell’operazione, la conoscenza del credito e i rapporti tra le parti dell’atto. In cassazione il convenuto ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, sostenendo che fosse stata eseguita in un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, dove abitavano solo moglie e figli, con conseguente nullità della dichiarazione di contumacia e necessità di regressione al primo grado; con il secondo ha dedotto analoga nullità della notifica dell’atto di appello, eseguita ex art. 140 c.p.c. in un ulteriore indirizzo non coincidente con la residenza anagrafica, deducendo che l’immobile era stato locato a terzi e che egli vi aveva abitato solo fino al mese precedente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente inammissibili per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti di notificazione e per mancata produzione idonea a consentire il controllo del vizio dedotto, osservando inoltre che la mera residenza anagrafica non esclude da sola l’effettiva residenza nel luogo di notificazione e che, per la notifica di primo grado, la presenza di moglie e figli non rendeva decisiva la censura nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, ravvisandone i presupposti, ha altresì condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo. Il rigetto dell’esame nel merito è dipeso dal fatto che le doglianze sulle notifiche erano formulate senza un’adeguata riproduzione/localizzazione degli atti necessari al controllo di legittimità e, in parte, senza decisività della documentazione richiamata.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dalla società creditrice
art. 372 c.p.c.
consente in cassazione la produzione di documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, anche quando occorrano per dimostrare la nullità o inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito
art. 24 Cost.
invocato a fondamento dell’esigenza di non comprimere il diritto di difesa mediante un divieto irragionevole di produzione documentale in cassazione
art. 164 c.p.c., comma 1
la nullità della citazione nel grado in corso è rilevabile d’ufficio in caso di contumacia, ma la regola non consente di rimettere in discussione la citazione del grado precedente
art. 161 c.p.c.
opera la conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione, con preclusione dell’esame in cassazione di vizi della citazione del primo grado non dedotti tempestivamente
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di riprodurre e localizzare specificamente gli atti e documenti su cui fonda il motivo, pena l’inammissibilità della censura
art. 140 c.p.c.
richiamato in relazione alla notificazione dell’atto di appello eseguita con modalità che si assumevano viziate
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione del ricorso ritenuto ingiustificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione le censure che denunciano la nullità della notificazione di atti del giudizio di merito sono ammissibili solo se il ricorrente riproduce e localizza in modo puntuale gli atti e i documenti decisivi, così da consentire il controllo di legittimità.
- La nullità della citazione del primo grado non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente fatta valere nel grado di appello, poiché opera la preclusione derivante dalla conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
- La mera coincidenza o non coincidenza con la residenza anagrafica non è, da sola, sufficiente a dimostrare la nullità della notificazione, quando dagli elementi allegati non emerga in modo decisivo l’inesistenza della residenza o domiciliazione nel luogo di notifica.
- La notifica eseguita presso l’abitazione in cui risultino presenti coniuge e figli del destinatario non può essere automaticamente considerata nulla sulla sola base del diverso dato anagrafico, se mancano elementi specifici che rendano decisivo il vizio allegato.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e decisività delle censure, può essere disposta anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17017/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17028/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17032/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →