Cassazione Penale, Sentenza n. 28717/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che ha rigettato l'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro di un autocarro sottoposto a sequestro preventivo per il reato previsto dall'art. 259 del d.lgs. n. 152/2005. La ricorrente ha censurato la valutazione della responsabilità sostenendo che la condotta illecita era ascrivibile esclusivamente a un dipendente, che la stessa era all'oscuro della condotta e dunque in buona fede. Tuttavia il ricorso in Cassazione è stato proposto dal difensore senza che la società proprietaria del veicolo avesse conferito al difensore una procura speciale per agire in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale rilasciata dalla società proprietaria dell'autocarro. Non è stata dunque esaminata la questione di merito relativa alla responsabilità della ricorrente o alla sua buona fede. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in mancanza di comprovata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
indica la composizione del Tribunale della libertà che ha adottato l'ordinanza impugnata
art. 259 d.lgs. n. 152/2005
norma penale ambientale collegata al sequestro preventivo dell'autocarro; motivo giustificativo del provvedimento restrittivo sui beni
art. 100 cod. proc. pen.
principio per cui i soggetti portatori di interessi meramente civilistici (terzi interessati) possono stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale; applicato per escludere che la semplice nomina del difensore sia sufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma per ricorsi inammissibili quando non sussista assenza di colpa rispetto al motivo di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al principio che l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere valutata per l'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez.1 n.8361/2014; Sez.6 n.46429/2009; Sez.2 n.310/2017; Sez.3 n.29858/2017)
orientamento costante secondo cui il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale e che l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità degli atti di impugnazione presentati da quel difensore
Massime di principio
- Quando il ricorso è proposto da un terzo interessato (es. proprietà di beni sequestrati) la rappresentanza in giudizio richiede il conferimento di procura speciale al difensore: la sola nomina/mandato interno non è sufficiente.
- La carenza formale della procura speciale è motivo di inammissibilità che impedisce l'esame del merito: questioni sostanziali (es. buona fede del legale rappresentante rispetto a illeciti commessi da dipendenti) restano irrilevanti finché persiste il difetto procedurale.
- Prima di proporre appello o ricorso in materia di sequestro preventivo, la società deve verificare e depositare la procura speciale al difensore; in mancanza il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna per spese e sanzione pecuniaria.
- L'art. 616 c.p.p. può essere invocato per irrogare una somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
- Se si vogliono far valere ragioni relative all'inesigibilità della responsabilità aziendale per fatti imputabili a dipendenti, tali argomenti vanno comunque preparati e presentati solo dopo aver sanato i requisiti formali di legittimazione del ricorso (procura speciale), pena la perdita dell'occasione processuale.
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