Sentenza n. 8387/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca, disposta dal Questore, del libretto e della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 42 TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, perplessità e confusione dell’azione amministrativa. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla denuncia presentata nei suoi confronti da una congiunta per lesioni personali e minacce gravi, senza accertare adeguatamente i fatti e senza ponderare l’interesse alla conservazione del titolo per esigenze di tutela personale durante l’attività lavorativa. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione della denuncia da lui presentata per calunnia, dell’assenza di minacce connesse all’uso di armi, dell’isolamento dell’episodio, del decreto prefettizio di archiviazione del 12 settembre 2023 e della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica il 24 ottobre 2023, nella quale si evidenziava l’assenza di comportamenti aggressivi o minacciosi sulla base delle risultanze testimoniali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha premesso che l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti non penalmente accertati e che, trattandosi di misure cautelari e preventive, non sono necessari né una concreta pericolosità sociale, né un abuso nell’uso delle armi, né una condanna penale definitiva. La relativa valutazione è ampiamente discrezionale, ma resta sindacabile per manifesta illogicità o irrazionalità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, oltre che sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva considerato soltanto la denuncia del 22 luglio 2023, senza confrontarsi puntualmente con l’archiviazione prefettizia, con la richiesta di archiviazione della Procura e con il carattere isolato dell’episodio. L’autonomia della valutazione della Questura non esonerava l’amministrazione dall’obbligo di esaminare e motivare le ragioni dell’eventuale dissenso rispetto alle valutazioni di altre autorità sui medesimi fatti. La prognosi di pericolosità è stata quindi ritenuta fondata su una rappresentazione parziale e incompleta del quadro fattuale, in violazione degli obblighi di istruttoria e motivazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Le autorità di pubblica sicurezza possono adottare valutazioni preventive sull’affidabilità del titolare o aspirante titolare di autorizzazioni in materia di armi anche sulla base di fatti non definitivamente accertati in sede penale; tuttavia, la valutazione deve poggiare su un’istruttoria completa e su una motivazione congrua.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’azione amministrativa deve essere coerente, adeguatamente istruita e motivata, dando conto degli elementi rilevanti, anche contrari alla decisione, emersi da procedimenti amministrativi o penali riguardanti i medesimi fatti.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il sindacato sulla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza si esercita, tra l’altro, verificando la presenza di eccesso di potere nelle figure della manifesta illogicità o irrazionalità, della contraddittorietà della motivazione e del travisamento dei fatti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Le misure in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva: il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti non costituenti reato, non definitivamente accertati o non accompagnati da una condanna penale, senza che sia necessario dimostrare un concreto abuso dell’arma o una pericolosità sociale già manifestatasi.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del titolare di un porto d’armi non esclude il sindacato giurisdizionale sulla consistenza dei fatti, sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi e sull’assenza di travisamento, illogicità o contraddittorietà.
- La revoca di un titolo di polizia non può fondarsi sulla mera presa d’atto di una denuncia, quando esistano ulteriori elementi rilevanti sul medesimo episodio; l’amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva e non parziale del quadro fattuale.
- Quando altri procedimenti amministrativi o penali riguardanti i medesimi fatti si siano conclusi con valutazioni favorevoli all’interessato, l’autorità competente conserva autonomia valutativa, ma deve confrontarsi puntualmente con tali esiti e motivare le ragioni dell’eventuale dissenso.
- Un episodio isolato, accompagnato da un’archiviazione amministrativa e da una richiesta di archiviazione penale che escluda condotte aggressive o minacciose, non può essere valorizzato ai fini del giudizio di inaffidabilità senza una motivazione specifica sulla sua rilevanza prognostica.
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