Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15884/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Landini impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari e quindi modificato la misura a suo sfavore. Il ricorso in Cassazione articolava due censure: 1) difetto di interesse ad impugnare del Pubblico Ministero, sostenendo che la successiva modifica dell'ordinanza cautelare (riduzione dei giorni di presentazione da quotidiana a tre volte a settimana) avrebbe eliminato l'interesse del PM; 2) vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, contestando la valutazione del Tribunale del riesame fondata principalmente su colloqui intercettati e su ipotesi di vantaggi connessi a possibili nomine politiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo (difetto di interesse del PM), affermando che la mera modifica delle modalità esecutive della misura non elimina l'interesse del PM quando l'impugnazione riguarda l'idoneità intrinseca della misura. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato è risultata insufficiente perché basata su elementi generici (colloquio intercettato privo di indicazioni di condotte illecite concrete, assenza di prova della nomina invocata o di contratti con l'ente regionale, e cessazione della carica pubblica dell'unico referente). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche e imminenti occasioni di reiterazione, ma una valutazione prognostica della possibilità di comportamenti reiterativi che consideri modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Predisposizione del procedimento in forma cartolare; disciplina procedurale che consente la trattazione senza discussione orale nei limiti indicati.

  • art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Richiama disposizioni procedurali sul trattamento cartolare dei procedimenti (richiamato insieme all'art.23 d.l. n.137/2020 nel provvedimento).

  • Sez.6, n.35960 del 23/9/2021, Carpano, Rv.281988

    Giurisprudenza secondo cui l'acquiescenza alla modifica delle modalità esecutive della misura non incide sulla questione dell'idoneità della misura stessa; quindi l'interesse del PM a impugnare rimane se l'appello riguarda la misura in quanto tale.

  • Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv.277242

    Conferma l'interpretazione del requisito di attualità del pericolo di reiterazione come valutazione prognostica basata su elementi concreti della fattispecie, non sull'individuazione di specifiche occasioni imminenti.

Massime di principio

  • La modifica di dettagli esecutivi di una misura cautelare (per es. il numero di giornate di presentazione) non elimina l'interesse del Pubblico Ministero quando l'impugnazione è diretta all'idoneità intrinseca della misura; il PM resta legittimato ad agire se contesta la misura nel suo complesso.
  • Per ritenere sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato occorre una valutazione prognostica rigorosa e basata su elementi specifici e concreti: modalità operative del reato, collegamenti attuali con pubblici ufficiali, esistenza di profili organizzativi o contrattuali che offrano occasioni di reiterazione, non mere ipotesi o discorsi generici intercettati.
  • La sola esistenza di conversazioni che prospettano vantaggi futuri connessi a nomine politiche, senza riscontri oggettivi (nomine effettive, rapporti contrattuali con l'ente, condotte illecite concrete), non basta a provare l'attualità del rischio di reiterazione.
  • La cessazione dalla carica dell'intermediario pubblico rilevante diminuisce il quadro probatorio a favore del pericolo di reiterazione, specie se non emergono alternative attuali di influenza o rapporti con altri soggetti pubblici.
  • Se la motivazione del giudice del riesame si fonda su elementi insufficienti a giustificare la prognosi di pericolo, la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza quando non sussistono elementi che consentano una rivalutazione in fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.