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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 662 - Comm. Trib. Prov. Torino

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Imposta pubblicità - Messaggi plurimi - Unicità del mezzo pubblicitario - Aziende diverse - Unicità dell'imposta - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il calcolo dell’imposta comunale sulla pubblicità in presenza di un unico mezzo pubblicitario contenente più messaggi riferiti ad aziende diverse. Il principio esaminato è che l’imposta si determina sulla superficie del mezzo o del singolo annuncio, ma l’unicità dell’imposta sussiste soltanto quando i messaggi pubblicitari riguardano la stessa azienda. Se, invece, il mezzo contiene pubblicità di soggetti diversi, ciascun messaggio costituisce autonomo oggetto d’imposizione e la superficie deve essere determinata separatamente per ogni annuncio.

La decisione

La sentenza ha escluso l’applicazione di un’unica imposta calcolata sull’intera superficie complessiva dei cartelli contenenti pubblicità di diverse aziende. È stata ritenuta corretta la tassazione distinta di ciascun annuncio, con determinazione dell’imposta in relazione alla superficie del singolo messaggio pubblicitario. Il testo non specifica formalmente le parti né il dispositivo integrale, ma il principio riportato è favorevole all’ente impositore qualora avesse applicato la tassazione separata per ciascun messaggio.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, d.lgs. 507/1993

    L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie del mezzo pubblicitario. L’unicità dell’imposta opera quando i messaggi riguardano un’unica azienda; quando sono pubblicizzati soggetti diversi, ogni messaggio deve essere tassato autonomamente in relazione alla propria superficie.

Massime di principio

  • La presenza di più messaggi su un unico supporto non comporta automaticamente l’applicazione di una sola imposta: occorre verificare se i messaggi appartengano allo stesso soggetto o a soggetti diversi.
  • Quando un unico mezzo pubblicizza una sola azienda o un’unica attività, l’imposta va normalmente calcolata una volta sola sulla superficie complessiva del mezzo.
  • Quando il mezzo contiene pubblicità riferita a più aziende, ogni annuncio costituisce autonomo presupposto impositivo e la superficie va calcolata separatamente.
  • Per contestare la tassazione separata è necessario dimostrare che i diversi messaggi siano riconducibili a un’unica azienda o a un’unica campagna pubblicitaria sostanzialmente unitaria.

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