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Sentenza

Sentenza n. 9300/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sez. lavoro n. 216/2024 pubbl. il 7.2.2024 - RG n. 2601/2023 – divenuta definitiva, con la quale il GdL Dott.ssa Mariscotti condannava l’Amministrazione oggi resistente al pagamento nei confronti della Sig.ra Di Carmine come da seguente dispositivo: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, 1. dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi effettuata dall’Amministrazione resistente l’esatta ricostruzione di carriera in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.Lgs. n. 297/04, e del decreto già emanato, e, per l’effetto condanna l’Amministrazione a riconoscere l’anzianità nella seguente misura: dal 01.09.2007, nella fascia stipendiale 15/20 con decorrenza dall’a.s. 2022/2023 con conseguente condanna al pagamento della somma di € 15.857,51 oltre accessori di legge.”

Giustizia amministrativa202502953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, relativa alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, che aveva riconosciuto il diritto all'esatta ricostruzione della carriera secondo il principio di non discriminazione previsto dalla direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento dell'anzianità dal 1° settembre 2007 nella fascia stipendiale 15/20, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023, e condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 15.857,51 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato e non ha ottemperato neppure all'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo proviene dal giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza e non ha fornito la relazione richiesta dal TAR; ciò ha condotto all'accoglimento della domanda alla luce dei principi sull'onere della prova tra debitore e creditore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta non attualmente necessaria, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza definitiva del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera in applicazione del principio di non discriminazione.

  • CCNL scuola 2006/2009

    La sentenza del giudice del lavoro ne aveva disposto la disapplicazione ai fini della ricostruzione di carriera.

  • d.lgs. n. 297/1994

    La sentenza del giudice del lavoro ne aveva disposto la disapplicazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa una sentenza del giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non si conformi al suo contenuto.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un obbligo risultante da un giudicato, la pubblica amministrazione deve fornire elementi e chiarimenti idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione; la mancata produzione della documentazione richiesta dal giudice può concorrere all'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine all'amministrazione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine senza necessità di un ulteriore provvedimento.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando non ne ricorrano attualmente i presupposti e successivamente richiesta in caso di perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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