Sentenza n. 16522/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023, limitatamente alla ricognizione delle postazioni e alla valutazione della loro compatibilità, nonché nota istruttoria presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli in essere fino al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui ricogniva i posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Il testo non dettaglia specifiche censure di violazione di legge o figure sintomatiche di eccesso di potere. Roma Capitale ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse e sostenuto l’infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione preliminare dell’amministrazione. Le disposizioni impugnate della deliberazione n. 4/2024 avevano carattere endoprocedimentale e preparatorio: la ricognizione delle postazioni costituiva la base istruttoria per il successivo Piano del commercio, approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025, non impugnata. La ricognizione non aveva prodotto effetti definitivi e immediatamente lesivi, poiché le postazioni incompatibili erano state successivamente riesaminate ed era stato attivato un procedimento partecipativo con le organizzazioni sindacali e i singoli operatori. Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili solo quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale; se producono effetti interinali e instabili, devono essere contestati insieme all’atto definitivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, l. 214/2023
Il comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025)
La disposizione è richiamata per descrivere la disciplina che il ricorrente contestava fosse applicata alle postazioni; la decisione non ne interpreta il contenuto, poiché definisce il ricorso in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale e siano idonei a produrre una lesione attuale; gli atti con effetti instabili e interinali, privi di autonoma lesività, vanno impugnati insieme al provvedimento conclusivo.
- Una ricognizione amministrativa di carattere istruttorio e preparatorio, posta a base di un successivo piano e seguita dalla riesamina delle situazioni e da un procedimento partecipativo, non è autonomamente impugnabile se non determina una lesione definitiva della sfera giuridica dell’interessato.
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