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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48250/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buonocchio è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione ai fini di cessione di hashish e cocaina, con cessione accertata di gr. 0,4187 di hashish a Federico Madaio). In primo grado, con giudizio abbreviato, e in appello sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., con condanna a mesi sei di reclusione e euro 1.200,00 di multa. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che la recitalità della recidiva è stata applicata senza adeguata motivazione: i precedenti penali sono lontani nel tempo e di natura diversa (violazioni degli artt. 582, 624, 625 c.p. e art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401), per cui la recidiva facoltativa richiedeva una specifica e puntuale valutazione della pericolosità, dell'omogeneità dei reati, della distanza temporale e degli altri elementi della personalità del reo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, evidenziando una ripetitività di condotte criminose e l'inefficacia deterrente delle sanzioni pregresse; ha inoltre confermato che le attenuanti generiche erano state correttamente trattate come equivalenti alla recidiva. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza resa il 15 dicembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di cessione; è il reato contestato al ricorrente

  • art. 442 cod. proc. pen.

    prevede la riduzione di pena per il giudizio abbreviato; applicata sia in primo grado sia confermata in sede di calcolo della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente di imporre al ricorrente, colpevole della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00

  • artt. 582, 624, 625 cod. pen. e art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401

    artt. 582, 624, 625 c.p.; art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401

    articoli relativi ai precedenti condanne richiamate dalla difesa (reati diversi rispetto a quello attuale); la difesa ha invocato la loro diversità e la distanza temporale per contestare la recidiva

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle somme a titolo di ammenda/processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha valutato la responsabilità e disposto il versamento

  • Giurisprudenza (Sez. U n. 5859 del 27/10/2011; Sez. 6 n. 16244 del 27/02/2013; Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018)

    Casi di giurisprudenza richiamati nella motivazione

    richiamano il principio secondo cui, nell'applicazione della recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente la rilevanza dei precedenti valutando natura, omogeneità, distanza temporale e altri segnali di pericolosità; la Corte d'appello ha ritenuto di aver rispettato questi obblighi motivazionali

Massime di principio

  • La recidiva facoltativa richiede sempre una motivazione specifica: il giudice deve valutare non solo l'esistenza formale dei precedenti, ma anche la natura dei reati, la loro omogeneità rispetto al fatto attuale, la distanza temporale e i segni di pericolosità del reo.
  • La diversità tipologica e la remota datazione di precedenti non impediscono automaticamente l'applicazione della recidiva se il giudice individua una ripetitività di condotte o indizi di inefficacia deterrente delle pene pregresse e lo motiva adeguatamente.
  • Le attenuanti generiche possono essere valutate in equivalenza alla recidiva: il giudice può compensare l'aggravante soggettiva con le attenuanti purché ciò sia chiaramente motivato.
  • In Cassazione i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione del fatto operata dai giudici di merito, senza dimostrare un vizio di motivazione idoneo a superare il filtro di ammissibilità, rischiano l'inammissibilità; è necessario articolare censure che evidenzino errori di diritto o gravi vizi logico-motivazionali.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e, se dovuto, versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.): valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima della proposizione.

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