Cassazione Penale, Sentenza n. 48250/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buonocchio è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione ai fini di cessione di hashish e cocaina, con cessione accertata di gr. 0,4187 di hashish a Federico Madaio). In primo grado, con giudizio abbreviato, e in appello sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., con condanna a mesi sei di reclusione e euro 1.200,00 di multa. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che la recitalità della recidiva è stata applicata senza adeguata motivazione: i precedenti penali sono lontani nel tempo e di natura diversa (violazioni degli artt. 582, 624, 625 c.p. e art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401), per cui la recidiva facoltativa richiedeva una specifica e puntuale valutazione della pericolosità, dell'omogeneità dei reati, della distanza temporale e degli altri elementi della personalità del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, evidenziando una ripetitività di condotte criminose e l'inefficacia deterrente delle sanzioni pregresse; ha inoltre confermato che le attenuanti generiche erano state correttamente trattate come equivalenti alla recidiva. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza resa il 15 dicembre 2022.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di cessione; è il reato contestato al ricorrente
art. 442 cod. proc. pen.
prevede la riduzione di pena per il giudizio abbreviato; applicata sia in primo grado sia confermata in sede di calcolo della pena
art. 616 cod. proc. pen.
consente di imporre al ricorrente, colpevole della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
artt. 582, 624, 625 cod. pen. e art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401
artt. 582, 624, 625 c.p.; art. 6-bis legge 13/12/1989 n. 401
articoli relativi ai precedenti condanne richiamate dalla difesa (reati diversi rispetto a quello attuale); la difesa ha invocato la loro diversità e la distanza temporale per contestare la recidiva
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle somme a titolo di ammenda/processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha valutato la responsabilità e disposto il versamento
Giurisprudenza (Sez. U n. 5859 del 27/10/2011; Sez. 6 n. 16244 del 27/02/2013; Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018)
Casi di giurisprudenza richiamati nella motivazione
richiamano il principio secondo cui, nell'applicazione della recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente la rilevanza dei precedenti valutando natura, omogeneità, distanza temporale e altri segnali di pericolosità; la Corte d'appello ha ritenuto di aver rispettato questi obblighi motivazionali
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede sempre una motivazione specifica: il giudice deve valutare non solo l'esistenza formale dei precedenti, ma anche la natura dei reati, la loro omogeneità rispetto al fatto attuale, la distanza temporale e i segni di pericolosità del reo.
- La diversità tipologica e la remota datazione di precedenti non impediscono automaticamente l'applicazione della recidiva se il giudice individua una ripetitività di condotte o indizi di inefficacia deterrente delle pene pregresse e lo motiva adeguatamente.
- Le attenuanti generiche possono essere valutate in equivalenza alla recidiva: il giudice può compensare l'aggravante soggettiva con le attenuanti purché ciò sia chiaramente motivato.
- In Cassazione i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione del fatto operata dai giudici di merito, senza dimostrare un vizio di motivazione idoneo a superare il filtro di ammissibilità, rischiano l'inammissibilità; è necessario articolare censure che evidenzino errori di diritto o gravi vizi logico-motivazionali.
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e, se dovuto, versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.): valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima della proposizione.
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