Sentenza del 18/03/2015 n. 5385 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 346/1990. I giudici di merito avevano ritenuto congruo il valore dell'immobile dichiarato dagli eredi, fondato sulla rendita catastale, e avevano escluso la possibilità di rettifica. Secondo l'Agenzia, però, la rendita catastale era soltanto provvisoria e non definitiva; inoltre, gli eredi non avevano dichiarato di volersi avvalere della valutazione automatica né avevano dimostrato di aver adempiuto alle condizioni richieste dalla legge. Pertanto, la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata in funzione del valore venale in comune commercio dell'immobile alla data di apertura della successione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario degli eredi. È stata quindi ritenuta legittima la rettifica dell'imposta di successione sulla base del valore venale dell'immobile, anche considerando la natura provvisoria dei dati catastali e l'assenza di una valida richiesta di applicazione della valutazione automatica. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre gli eredi sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.650 euro oltre spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 14, comma 1, lett. a
"il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione"
Per gli immobili in piena proprietà, la base imponibile dell'imposta di successione è ordinariamente costituita dal valore venale di mercato alla data di apertura della successione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 1, n. 6
La valutazione automatica catastale opera solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge e non sostituisce in via generale il criterio sostanziale del valore venale.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 5
Il divieto di rettifica riguarda gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita quando il valore dichiarato non sia inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione automatica. La disposizione limita i poteri di accertamento, ma non trasforma il criterio catastale nel criterio generale di determinazione del valore.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 6
"i fabbricati dichiarati per l'iscrizione ma non ancora iscritti alla data della dichiarazione della successione"
Anche per immobili non ancora iscritti in catasto è possibile evitare la rettifica mediante valutazione automatica, ma occorre dichiarare di volersene avvalere e dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste, tra cui la presentazione della domanda di voltura e attribuzione della rendita e il deposito della relativa ricevuta entro il termine perentorio di 60 giorni.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nella fattispecie è stata invocata per contestare l'interpretazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 346/1990.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 5869 del 2001
"il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5, si limita a vietare di sottoporre a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, quando tale valore non sia inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione automatica"
Il precedente chiarisce che la valutazione automatica è una regola procedurale di protezione contro la rettifica in presenza dei presupposti di legge, non un criterio sostitutivo generale del valore venale.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, il criterio ordinario per gli immobili è il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; il valore catastale non prevale automaticamente.
- La rendita catastale provvisoria o non definitiva non impedisce all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore di mercato.
- Per beneficiare della valutazione automatica non basta indicare una rendita catastale: il contribuente deve manifestare espressamente la volontà di avvalersene e rispettare tutti gli adempimenti e i termini previsti dalla legge.
- Quando mancano la richiesta formale o la prova degli adempimenti richiesti, resta applicabile la tassazione basata sul valore venale e l'Ufficio può procedere alla rettifica.
- La valutazione automatica opera come limite ai poteri di accertamento solo quando ricorrono integralmente i presupposti normativi; non costituisce un diritto automatico fondato sulla sola esistenza di dati catastali.
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