Ordinanza n. 3766/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del Decreto n. 94084 del 25 febbraio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del M.A.S.A.F., nella parte in cui è stata annullata la giornata di corsa al trotto calendarizzata per il 1° marzo presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI” e trasferite presso l’Ippodromo di Casarano le giornate di corse al trotto calendarizzate per l’11 ed il 31 marzo e presso l’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri le giornate di corse al trotto calendarizzate per il 16 e 23 marzo, con conseguente trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - del Decreto n. 54090 del 4 febbraio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del MASAF, nella parte in cui le giornate di corse al trotto calendarizzate per il 15 e 22 febbraio 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI” sono state spostate presso l’Ippodromo di Casarano, con conseguente trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - del provvedimento n. 57094 del 5 febbraio 2026 del Direttore dell’Ufficio DIPP IV della D.G. dell’ippica del M.A.S.A.F., con cui è stata comunicata la sospensione sine die delle giornate di corse previste nel Calendario Nazionale Ippico 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI”; - della nota prot. n. 52311 del 4 febbraio 2026, dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.A.S.A.F.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 10 aprile 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del Decreto n. 137070 del 20 marzo 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del MASAF, con cui è stato modificato il calendario delle corse ippiche per l’anno 2026, nella parte in cui sono state trasferite ad altri ippodromi ovvero annullate le giornate di corse calendarizzate per l’anno 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI”, con contestuale trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - della nota prot. n. 119976 dell’11 marzo 2026, con cui è stato - di fatto - annullato in autotutela, ex art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, il Decreto di riconoscimento della Caroli Global Service S.r.l. prot. n. 46798 del 30 gennaio 2026; - della relazione del M.A.S.A.F. - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale dell’ippica prot. n. 124982 del 13 marzo 2026, allegata alla memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, depositata in data 14 marzo 2026; - della nota prot. n. 122786 del 12 marzo 2026 della Direzione Generale per l’ippica del M.A.S.A.F. - pubblicata unicamente sul sito istituzionale del Ministero e mai comunicata alla ricorrente - avente ad oggetto “comunicazione ritiro in autotutela del decreto D.G. n. 46798 del 30 gennaio 2026 – di riconoscimento della società di corse Caroli Global Service S.r.l. per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Taranto per l’annualità 2026”, nella quale si dà atto della richiesta di ritiro in autotutela del detto Decreto di riconoscimento n. 46798 del 30 gennaio 2026, avanzata dalla Direzione Generale del MASAF agli Organi di Controllo contabile; - della nota dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.A.S.A.F. - Rif. prot. U.C.B. Entrata 1910 del 2 febbraio 2026; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 17 giugno 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del Decreto n. 254391 del 27 maggio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del M.A.S.A.F., recante la “revoca del D.D.G. n. 46798 del 30 gennaio 2026 e di diniego del riconoscimento della società di corse Caroli Global Service s.r.l. per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Taranto per l’annualità 2026, in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 2700/2026 su ricorso RG 2539/2026”; - della relazione istruttoria redatta dall’Ufficio DIPP 4, prot. n. 250215 del 25 maggio 2026; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di revoca del precedente riconoscimento e diniego del riconoscimento della società per l'organizzazione delle corse ippiche presso l'Ippodromo di Taranto nell'annualità 2026, nonché gli atti connessi relativi al trasferimento o annullamento delle giornate di corsa e dei relativi stanziamenti
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui l'Amministrazione ha annullato o trasferito ad altri ippodromi giornate di corse precedentemente calendarizzate presso l'Ippodromo di Taranto, trasferendo anche i relativi stanziamenti, nonché gli atti concernenti la sospensione delle corse e il ritiro in autotutela del decreto di riconoscimento della società. Con l'ultimo atto di motivi aggiunti ha contestato il decreto del 27 maggio 2026, recante la revoca del precedente decreto di riconoscimento e il diniego del riconoscimento per l'annualità 2026, adottato in ottemperanza a una precedente ordinanza cautelare del TAR, oltre alla relazione istruttoria e agli atti presupposti. Sono state proposte censure di illegittimità degli atti amministrativi e, in particolare, è stata chiesta la sospensione cautelare della loro efficacia, deducendo anche il periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha accolto né respinto nel merito l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento della domanda cautelare relativa all'ultimo atto di motivi aggiunti potessero trovare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata assunta considerando la concreta fattispecie, le censure dedotte, quanto già stabilito dalla precedente ordinanza n. 2700/2026 sulla persistente efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e i rilievi sul periculum in mora, ritenuti riferiti anche a una vicenda collegata in via derivata. È stata quindi fissata per il 25 novembre 2026 la trattazione nel merito dell'ultimo atto di motivi aggiunti, unitamente al ricorso principale e ai primi motivi aggiunti, impregiudicata l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le ragioni sottese all’istanza cautelare ... possano comunque trovare esauriente tutela mediante la sollecita fissazione per la trattazione nel merito
Il giudice, quando ritiene che l'esigenza cautelare possa essere adeguatamente soddisfatta attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito, può disporre tale fissazione senza adottare una misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando la trattazione ravvicinata della causa assicura una tutela esauriente e non risulta necessaria la sospensione immediata dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione accelerata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, la sospensione o la modifica dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che restano efficaci fino alla decisione o a diversa statuizione cautelare.
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