Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2293/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 388/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 20 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202504818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 388/2025, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 388/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta docente, del valore nominale di 500 euro per anno scolastico, per gli anni rispettivamente riconosciuti a ciascun docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Monza il 24 novembre 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva provveduto all’erogazione della Carta docente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. ed era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, la Carta docente per gli anni e gli importi stabiliti dal giudicato: 2.500 euro alla prima ricorrente, 1.500 euro alla seconda, 2.000 euro alla terza e 1.500 euro al quarto ricorrente. Per l’eventuale perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato e avvalimento delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Monza è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale favorevole al privato sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare gli adempimenti necessari fissando un termine perentorio o comunque definito.
  • Quando l’amministrazione permane inottemperante dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione a un’istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l’adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva demandata; se l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.