Regolamento (UE) 2022/270
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/270 della Commissione del 23 febbraio 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710. La correzione riguarda l’indicazione delle specie animali autorizzate e sostituisce integralmente l’allegato precedente. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguare etichettatura e commercializzazione dei prodotti già immessi sul mercato.
Rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 correggendo l’autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi per talune specie avicole e uccelli ornamentali, con disciplina transitoria per l’etichettatura e l’immissione sul mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710, le premiscele che lo contengono, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tale additivo. L’ambito materiale riguarda gli additivi zootecnici del gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali; la rettifica mira a correggere un errore nell’indicazione delle specie autorizzate. Si applica negli Stati membri dell’UE ed è rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusivamente disposizioni transitorie per prodotti già prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2022, con termini diversi per premiscele/additivo e per materie prime per mangimi/mangimi composti.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo a Bacillus licheniformis DSM 28710
Il regolamento interviene per correggere un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410, che aveva autorizzato per 10 anni l’uso di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi. La Commissione precisa che l’errore riguarda l’indicazione delle specie animali autorizzate e sostituisce integralmente l’allegato per chiarezza.
Ambito di applicazione
La rettifica riguarda gli operatori del settore mangimistico coinvolti nella produzione, etichettatura e commercializzazione del preparato, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che contengono l’additivo. L’autorizzazione interessa gli additivi zootecnici del gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali.
Contenuto dell’allegato rettificato
L’allegato conferma il numero di identificazione 4b1828 e il titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV. L’additivo è descritto come un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 in forma solida, con tenore minimo di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710. Il metodo di analisi per il conteggio nell’additivo, nella premiscela e nei mangimi è il metodo di diffusione su piastra EN 15784, mentre per l’identificazione è previsto il PFGE.
Condizioni d’uso e prescrizioni di sicurezza
Per l’uso dell’additivo e delle premiscele, le istruzioni devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il testo autorizza l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici diclazuril e lasalocid A sodico. Inoltre impone agli operatori di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Regime transitorio per la commercializzazione
Per consentire l’adeguamento dell’etichettatura ai termini corretti dell’autorizzazione, l’articolo 2 prevede una disciplina transitoria. Il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022, secondo le norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023, vale la stessa regola di commercializzazione fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate rispetto ai termini dell’autorizzazione.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/1410
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 con quello allegato al nuovo regolamento, al fine di correggere l’errore relativo alle specie per le quali l’additivo è autorizzato.
Ambito dell’autorizzazione e caratteristiche dell’additivo
L’allegato conferma l’autorizzazione del preparato Bacillus licheniformis DSM 28710, additivo zootecnico del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", con numero di identificazione 4b1828, titolare Huvepharma NV. La composizione minima indicata è di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo in forma solida; la sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710.
Specie destinatarie e tenore minimo
L’additivo è autorizzato per galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali. È previsto un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni d’uso e misure di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril e lasalocid A sodico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Disposizioni transitorie per l’immissione sul mercato
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, il preparato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Ai sensi del paragrafo 2, le materie prime per mangimi, i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono anch’essi continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo precisa inoltre che la misura è adottata con urgenza per tutelare il legittimo affidamento degli operatori interessati.
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