Sentenza n. 2663/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego rettorale del trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, motivato dall’assenza di posti disponibili per l’anno richiesto e dal divieto di iscrizione in soprannumero
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 26 giugno 2026 domanda di trasferimento dall’Università Kore di Enna all’Università di Messina ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, deducendo la necessità di assistere la madre gravemente disabile e non autosufficiente. Dopo aver proposto, il 28 luglio 2026, ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’Ateneo, la studentessa ha impugnato con motivi aggiunti il decreto rettorale del 7 agosto 2026, trasmesso il 24 agosto, che aveva respinto la domanda per mancanza di posti disponibili al terzo anno e perché tali posti non erano previsti nel bando per l’iscrizione agli anni successivi al primo. Ha dedotto: (I) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e della gerarchia delle fonti, nonché difetto di istruttoria e di valutazione, perché il Rettore avrebbe dovuto esaminare i gravi motivi e non applicare le regole del trasferimento ordinario; (II) violazione dell’art. 9, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, delle norme costituzionali e convenzionali richiamate, nonché travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, mancata ponderazione, irrazionalità, disparità di trattamento e illogicità, per non avere l’Ateneo valutato in concreto le ragioni familiari, sanitarie e assistenziali né svolto un’istruttoria conoscibile sulla disponibilità dei posti. Ha sostenuto che la normativa sul numero programmato e le regole interne di Ateneo non potevano derogare all’art. 9; in subordine ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto. In memoria ha chiesto, in ulteriore subordine, l’ammissione al secondo anno, indicando la disponibilità di 12 posti, e ha documentato il conseguimento di 57 CFU con i relativi programmi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo sul silenzio: il provvedimento espresso adottato durante il giudizio, anche se sfavorevole, ha fatto venir meno l’inerzia e l’interesse alla pronuncia sul silenzio. Ha accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, tuttora vigente e derogatorio rispetto ai canali ordinari, consenta di valutare trasferimenti eccezionali per gravi motivi anche nell’ambito dei corsi ad accesso programmato; la disciplina del numero chiuso non è incompatibile con tale disposizione e l’assenza di posti prevista per i trasferimenti ordinari non è, da sola, una motivazione idonea a respingere una richiesta in deroga. L’Ateneo non aveva esaminato in concreto i motivi familiari allegati. Ha inoltre precisato che, qualora siano riconosciuti i gravi motivi, spetta all’Università valutare i programmi degli esami e i 57 CFU documentati, determinarne la congruità e individuare l’anno di ammissione: la disponibilità di posti e l’anno d’iscrizione non potevano essere definiti senza tale valutazione. L’annullamento lascia salve le ulteriori determinazioni del Rettore, da adottare previa adeguata istruttoria e congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi motivi. Le questioni subordinate di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale UE non sono state decise separatamente. Spese compensate, salvo il contributo unificato, da rifondere alla ricorrente ove versato.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VII, sentenza n. 3274/2026 cit.) «la disposizione di cui al RD 1269/1938, art. 9 (ancora in vigore) è espressamente “eccezionale” e derogatoria rispetto ai canali ordinari dei trasferimenti. La norma consente di valorizzare, ai fini del trasferimento, la sussistenza di “gravi motivi”, previo esercizio di un potere caratterizzato da elevata discrezionalità in quanto ammette espressamente che la valutazione dei “casi eccezionali” possa avvenire sia entro il 31/12 di ciascun anno, sia con valutazione caso per caso, basata sulle condizioni prospettate, anche in corso di anno. È proprio la eccezionalità del caso, ove sussistente, che consente di superare i canali ordinari di programmazione ed accesso».
L’art. 9 attribuisce un potere eccezionale e ampiamente discrezionale per valutare, caso per caso, i gravi motivi addotti a sostegno del trasferimento; se ricorrono, tali motivi possono giustificare la deroga ai normali canali di programmazione e accesso. La disposizione resta applicabile anche ai corsi a numero programmato.
art. 117 c.p.a.
Da tali coordinate deriva che l’adozione di un provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione (anche se non satisfattivo dell’interesse fatto valere) in risposta all’istanza dell’interessato, interrompe l’inerzia e rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse - come nella specie - se il provvedimento interviene nel corso del giudizio all’uopo instaurato, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini a tal fine previsti.
Nel giudizio contro il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso fa venir meno l’interesse alla domanda diretta a ottenere una pronuncia sull’inerzia, anche quando il provvedimento non soddisfa l’istanza.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
In ragione di quanto evidenziato il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni che il Rettore dell’Università degli Studi di Messina dovrà adottare, previa verifica, con adeguata istruttoria e congrua motivazione, della effettiva sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall’art. 9 del R.D. n. 1269/1938.
Il diniego deve essere annullato quando omette la valutazione concreta dei gravi motivi; l’amministrazione deve riesaminare la domanda svolgendo un’adeguata istruttoria e motivando congruamente sulla loro effettiva sussistenza.
Massime di principio
- L’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 consente trasferimenti universitari eccezionali fondati su gravi motivi anche nei corsi di laurea ad accesso programmato: la disciplina del numero chiuso e le regole ordinarie sui posti disponibili non escludono, in astratto, l’esercizio del potere derogatorio previsto dalla norma.
- La domanda di trasferimento straordinario richiede una valutazione individuale dei gravi motivi, intesi come esigenze di vita serie, concretamente connesse alla tutela di diritti fondamentali e non altrimenti fronteggiabili; il potere del Rettore è ampiamente discrezionale, ma deve essere esercitato con adeguata istruttoria e congrua motivazione.
- La mancanza di posti prevista per i trasferimenti ordinari non basta, da sola, a respingere una domanda proposta in deroga ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Se l’Ateneo ravvisa i gravi motivi, deve valutare la carriera pregressa e i crediti acquisiti per determinare la congruità dei programmi e l’anno di ammissione.
- Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenuto provvedimento espresso dell’amministrazione, anche non satisfattivo, fa venir meno l’interesse alla domanda diretta a ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia e comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
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