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Sentenza

Sentenza n. 1275/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 119/2024 - n. R.G. 518/2023 – pubblicata il 06/03/2024, emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, n. 119/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito delle somme relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 3 luglio 2025. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale il 22 gennaio 2025 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza, è stata dedotta l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che non risultava eseguita la sentenza del Tribunale di Grosseto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, per compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione debitrice può provvedere spontaneamente; il suo inutile decorso è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può giustificare la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di corrispondere le somme ancora dovute, entro il termine stabilito dal giudice e su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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