Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 921/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Giustizia amministrativa202601724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riguardo anche alla sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del necessario periculum in mora. Il giudice ha rilevato che, nello stesso provvedimento impugnato, l'amministrazione si era già impegnata a rilasciare al ricorrente un titolo di soggiorno della durata di un anno, in considerazione della specifica situazione dell'Ucraina, paese di origine del ricorrente. Tale impegno amministrativo ha escluso, nella fase cautelare, l'attualità del pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui un periculum in mora attuale; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso per l'impegno dell'amministrazione a rilasciare un titolo di soggiorno annuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non sussiste un periculum in mora attuale, grave e irreparabile; tale presupposto può essere escluso dall'impegno già assunto dall'amministrazione a rilasciare all'interessato un diverso titolo di soggiorno idoneo a mitigare il pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
  • Nella valutazione cautelare relativa alla revoca di un titolo di soggiorno, il giudice deve considerare anche gli effetti concretamente assicurati dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, compreso l'impegno a rilasciare un titolo alternativo di durata determinata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.