Ordinanza n. 921/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riguardo anche alla sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del necessario periculum in mora. Il giudice ha rilevato che, nello stesso provvedimento impugnato, l'amministrazione si era già impegnata a rilasciare al ricorrente un titolo di soggiorno della durata di un anno, in considerazione della specifica situazione dell'Ucraina, paese di origine del ricorrente. Tale impegno amministrativo ha escluso, nella fase cautelare, l'attualità del pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui un periculum in mora attuale; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso per l'impegno dell'amministrazione a rilasciare un titolo di soggiorno annuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non sussiste un periculum in mora attuale, grave e irreparabile; tale presupposto può essere escluso dall'impegno già assunto dall'amministrazione a rilasciare all'interessato un diverso titolo di soggiorno idoneo a mitigare il pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
- Nella valutazione cautelare relativa alla revoca di un titolo di soggiorno, il giudice deve considerare anche gli effetti concretamente assicurati dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, compreso l'impegno a rilasciare un titolo alternativo di durata determinata.
Come è indicizzato
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