Cassazione Penale, Sentenza n. 3830/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugnava il decreto del GIP che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in relazione a problematiche con il deposito telematico (malfunzionamento del sistema), chiedendone l'annullamento con rinvio. Il ricorso sosteneva l'illegittimità del provvedimento e la necessità di rimuovere gli effetti prodotti dalla presunta interruzione del canale telematico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tema del malfunzionamento del sistema telematico sia estraneo allo "thema decidendum" principale, che è l'impugnabilità del provvedimento. Il giudice ha qualificato il provvedimento del Procuratore dell'8/4/2024 come atto amministrativo organizzativo sindacabile in sede amministrativa e ha affermato che il provvedimento di restituzione degli atti al PM non è impugnabile con il ricorso per cassazione, salvo il raro caso di "abnormità". Applicando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha escluso l'abnormità sia sul piano strutturale (il decreto rientra nei poteri e nelle fattispecie previste dal sistema processuale, richiamando anche gli artt. 410 e 411 c.p.p.) sia su quello funzionale (la restituzione non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento: il PM può reiterare la richiesta di archiviazione anche successivamente, e una presentazione tardiva non determina nullità). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte ulteriori statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen., comma 1
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione non è ammesso contro provvedimenti per cui la legge non prevede rimedi, salvo il caso eccezionale di abnormità.
art. 410 cod. proc. pen.
Il provvedimento di restituzione degli atti al PM rientra nelle fattispecie previste dal codice in relazione alla trattazione delle richieste di archiviazione; non è quindi privo di fondamento normativo.
art. 411 cod. proc. pen.
Richiami alla disciplina procedurale che consentono al GIP di svolgere verifiche formali sulla richiesta di archiviazione e, se necessario, restituire gli atti al PM per gli adempimenti formali.
art. 107-bis disp. att. c.p.p. e art. 415 c.p.p., comma 4
art. 107-bis disp. att. c.p.p.; art. 415 c.p.p., comma 4
La disciplina delle denunce a carico di ignoti e della pronuncia cumulativa di archiviazioni per "ignoti seriali" è confermata, ma la Corte ha precisato che ciò non impedisce al PM di reiterare una richiesta di archiviazione dopo la restituzione degli atti.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento alla possibilità che il giudice sollevi la questione della particolare tenuità del fatto senza violare le competenze del PM; usato a confronto giurisprudenziale per escludere abnormità in casi analoghi.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha precisato che non sono state emesse le ulteriori statuizioni previste dall'art. 616, dato che il ricorso non è stato proposto dalla parte privata.
Provvedimento del Procuratore della Repubblica dell'8/4/2024 (mancato funzionamento del sistema)
provvedimento del Procuratore della Repubblica del 08/04/2024
La Corte ha ritenuto tale provvedimento un atto amministrativo organizzativo, avente funzione gestionale nella conduzione dell'attività giudiziaria, la cui sindacabilità compete alla giustizia amministrativa e non al ricorso per cassazione penale.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 25957/2009 Toni; Sez. U. n. 20569/2018 Ksouri; Sez. U. n. 10728/2021 Fenucci; altri precedenti)
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni); Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri); Sez. U., n. 10728 del 16/12/2021 (Fenucci); e altri richiamati
La giurisprudenza unitaria limita strettamente la nozione di "abnormità": solo atti giudiziari emessi senza alcun potere previsto o esercitati del tutto al di fuori dei casi consentiti (carenza di potere in astratto o in concreto) o atti che impongano al PM un adempimento che comporterebbe la produzione di un atto nullo al fine di proseguire il processo possono giustificare la ricorribilità in cassazione.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero non può impugnare con ricorso per cassazione i provvedimenti per i quali la legge non prevede mezzi di gravame, salvo il caso estremamente circoscritto dell'"abnormità" dell'atto.
- La categoria dell'abnormità è strettamente interpretata: riguarda atti privi in astratto di potere o atti esercitati al di fuori dei casi consentiti (carenza di potere in concreto) o, sul profilo funzionale, quei provvedimenti che determinano una stasi processuale insuperabile perché impongono la produzione di atti futuri nulli.
- La restituzione degli atti al PM per vizi formali o per adempimenti (compresa la verifica di conformità al deposito telematico) rientra nelle fattispecie procedurali e, salvo casi eccezionali, non è "abnorme" e non apre la strada al ricorso per cassazione.
- Un provvedimento amministrativo del Procuratore (es. attestazione di malfunzionamento del sistema telematico) è di regola sindacabile in sede amministrativa e non con rimedi di diritto penale.
- Il malfunzionamento del sistema telematico e la conseguente possibile ritardata presentazione di atti non determinano automaticamente la nullità delle richieste presentate tardivamente; il PM può reiterare le richieste e il procedimento non è necessariamente soggetto a stasi insuperabile.
- Solo quando l'adempimento imposto dal provvedimento giudiziale comporti necessariamente la produzione di un atto futuro nullo che impedisca il prosieguo del processo, il PM potrà invocare l'abnormità e proporre ricorso per cassazione.
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