Cassazione Penale, Ordinanza n. 33135/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 26 maggio 2026, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava all'imputato, sulla base dell'accordo tra le parti, la pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati contestati di rapina pluriaggravata in concorso. L'imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo denunciava mancanza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato la possibilità di pronunciare il proscioglimento. Con il secondo denunciava mancanza e illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena, sostenendo che il giudice non avesse verificato la correttezza dell'accordo raggiunto tra le parti. La Corte rilevava che entrambi i motivi erano non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso sia ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sulla motivazione relativa alla responsabilità e sulla verifica della pena concordata non rientravano tra i motivi consentiti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
La decisione impugnata è una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
avverso la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La norma delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di applicazione della pena; le censure sulla motivazione della responsabilità e sulla quantificazione della pena concordata, se non riconducibili all'illegalità della pena, sono non consentite.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese del procedimento
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Il versamento alla Cassa delle ammende è disposto quando non vi siano ragioni per ritenere che il ricorrente sia incorso in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Sono inammissibili, perché estranee ai motivi consentiti, le censure che denunciano genericamente mancanza o illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità o sulla quantificazione della pena concordata, senza prospettare un'illegalità della pena o una delle altre violazioni tassativamente deducibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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