Cassazione Civile, Ordinanza n. 18440/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di asilo e, subordinatamente, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione. La Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale apposta in calce al ricorso non conteneva la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15177/2021 e ha dato atto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, era stata poi dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13/2022. È stata inoltre disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale era priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità nelle controversie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Non essendovi attività difensiva del Ministero, non è stata regolata la condanna alle spese. È stato inoltre posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate da questa norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede la certificazione del difensore sulla data e sull'autenticità della sottoscrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente, non sul difensore, quando la procura è affetta da nullità e non da inesistenza.
d.lgs. 25/2008
È il quadro normativo speciale richiamato per i ricorsi in materia di protezione internazionale.
Corte cost. 20 gennaio 2022 n. 13
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Cass., Sez. Unite, n. 15177/2021
Ha composto il contrasto interpretativo, affermando il contenuto necessario della procura speciale e la ricaduta del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale è valida solo se contiene l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità insieme all'autenticità della firma del conferente.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura integra un vizio che determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba esaminare i motivi di censura.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per un vizio della procura speciale rientrante nell'ambito dell'art. 35-bis, comma 13, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è posto a carico della parte ricorrente.
- Il controllo sulla validità della procura speciale è preliminare e assorbente rispetto all'esame del merito del ricorso.
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