Cassazione Penale, Sentenza n. 9233/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In pratica la condanna confermata in appello è stata cancellata per intervenuta prescrizione, a causa dell'impossibilità di considerare la recidiva contestata in assenza di adeguata motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vizio motivazionale nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe escluso la recidiva reiterata infraquinquennale; in sostanza sostenevano che, se la recidiva non fosse stata riconosciuta, il reato sarebbe estinto per prescrizione. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: la recidiva è una circostanza aggravante facoltativa che richiede motivazione espressa o comunque valutazione chiara. Il silenzio del giudice di primo grado sulla recidiva, evidenziato anche a fronte di una dettagliata motivazione sulle altre aggravanti, non permette di ritenere la recidiva riconosciuta. Non potendosi quindi tener conto della recidiva ai fini dell'aggravamento, la Corte ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto di 497 giorni di sospensione dovuti ad astensioni dei difensori (280 giorni dal 21/01/2016 al 27/10/2016 e 217 giorni dal 05/03/2020 al 08/10/2020) e ha rilevato che il termine di prescrizione è decorso il 16/04/2022, anteriore alla sentenza di secondo grado del 07/06/2022.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La norma sulla recidiva (circostanza aggravante) è stata interpretata nel senso che, essendo facoltativa, l'applicazione richiede una motivazione puntuale: il giudice deve chiarire i presupposti di riprovabilità e pericolosità dell'autore che giustificano l'aggravamento.
art. 61, comma 1, n. 1 e n. 5, cod. pen.
Norme sulle circostanze aggravanti generiche: la sentenza di primo grado aveva dato ampia motivazione su queste aggravanti, ma il silenzio sulla recidiva, a fronte di motivazione estesa su altre circostanze, è significativo e impedisce di ritenere riconosciuta la recidiva.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento per la possibilità di pronunciare d'ufficio o in sede di merito su circostanze personali dell'imputato; la Corte osserva che, in assenza di elementi che consentano una pronuncia ex art. 129, comma 2, non è possibile supplire alla mancata motivazione della recidiva.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il principio secondo cui la motivazione sulla recidiva, anche se implicita, deve comunque rendere comprensibile la valutazione compiuta dal giudice circa i requisiti della recidiva e i profili di riprovazione e pericolosità dell'autore.
Massime di principio
- La recidiva come circostanza aggravante facoltativa richiede motivazione specifica: il silenzio del giudice su questo punto va interpretato in senso sfavorevole all'applicazione della recidiva.
- Se la recidiva non è stata adeguatamente motivata, non può essere considerata ai fini dell'aumento di pena; ciò può comportare il decorso del termine di prescrizione e l'estinzione del reato.
- Le sospensioni del termine di prescrizione (es. astensioni dei difensori) devono essere computate con precisione: la loro corretta quantificazione può determinare l'esito della valutazione sulla prescrizione.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando il reato risulta estinto per prescrizione, ossia quando, a seguito dell'eliminazione di una circostanza aggravante non adeguatamente motivata, il termine prescrizionale è ormai decorso.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare la motivazione relativa alla recidiva e calcolare i termini di prescrizione tenendo conto di tutte le sospensioni; d'altro canto, l'accusa deve provare e far emergere in modo chiaro i presupposti della recidiva nel corso del giudizio.
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