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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29895/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato e tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e per la mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla pretesa inutilizzabilità della confessione resa dall'imputata, sostenendo che nel rito abbreviato tali dichiarazioni non sarebbero state utilizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché generico e meramente reiterativo delle censure già respinte in appello; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la scelta del rito abbreviato non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese e che, comunque, la Corte territoriale aveva chiarito che tali dichiarazioni non costituivano prova decisiva. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato come scriminante invocata dalla difesa; la Corte non ne affronta il merito perché la censura è ritenuta generica e reiterativa.

  • art. 626 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la derubricazione dei fatti; la Corte non esamina nel merito la richiesta per l'inammissibilità del motivo.

  • rito abbreviato

    La scelta del rito abbreviato non osta all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo generico le doglianze già formulate in appello e già esaminate dalla corte di merito.
  • La richiesta di riconoscimento di una scriminante o di derubricazione del fatto deve essere sorretta da specifiche argomentazioni di violazione di legge o di vizio motivazionale; la mera reiterazione di motivi di merito non consente l'esame da parte della Cassazione.
  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato sono utilizzabili; la scelta di tale rito non comporta, di per sé, inutilizzabilità delle confessioni o dichiarazioni rese spontaneamente.
  • La dedotta inutilizzabilità di una dichiarazione non rileva quando la decisione di merito chiarisca che quella dichiarazione non è stata assunta come prova decisiva ai fini della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentativoRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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