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Sentenza

Sentenza n. 2944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

La controversia

La controversia riguardava il diniego ministeriale del riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 16, comma 1, del medesimo decreto, di un titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico. Il TAR aveva annullato il diniego per difetto di motivazione e di istruttoria, anche ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale individuazione di misure compensative. Il Ministero ha proposto appello deducendo: la mancanza di un attestato di competenza o di un titolo formativo abilitante riconducibile alla professione disciplinata dall’art. 11 della direttiva 2005/36/CE; l’erroneità della valutazione del TAR sulle carenze istruttorie e sull’assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990; l’erroneità della valutazione della comparazione tra la formazione rumena e i requisiti nazionali, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 18 del 2022; l’impossibilità di individuare misure compensative; la mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-340/24. Nel corso del giudizio d’appello, l’originaria ricorrente ha formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento, iscrivendosi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i cinque motivi d’appello. Ha rilevato che la formale rinuncia dell’originaria ricorrente all’istanza di riconoscimento, intervenuta per accedere ai percorsi formativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, ha fatto venir meno il suo interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso di primo grado. Poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi, la sopravvenuta carenza di interesse maturata in appello rileva anche con riferimento al giudizio di primo grado. La sentenza del TAR è stata quindi annullata senza rinvio e il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero conservava invece interesse all’annullamento della sentenza di primo grado, che aveva annullato il proprio provvedimento di diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; quando si verifica in appello, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Costituisce la disciplina nazionale applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali, inclusa l’istanza relativa al titolo formativo estero oggetto della controversia.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    È stato indicato quale fondamento normativo dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania.

  • direttiva 2005/36/CE

    È la direttiva europea cui il d.lgs. n. 206/2007 dà attuazione e rispetto alla quale il Ministero aveva contestato la natura abilitante del titolo prodotto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Ministero aveva dedotto l’erroneità della sentenza nella parte relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    La disciplina sopravvenuta ha consentito l’iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno, cui l’interessata ha aderito rinunciando all’istanza di riconoscimento.

Massime di principio

  • La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa oggetto del ricorso determina la sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego, quando la rinuncia renda inutile l’eventuale annullamento dell’atto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, verificatasi nel corso dell’appello, deve essere rilevata anche dal giudice di secondo grado perché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio.
  • Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in appello, la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio.
  • L’amministrazione appellante conserva l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che abbia annullato un proprio provvedimento, anche se l’originario ricorrente ha perso, per circostanze sopravvenute, l’interesse alla decisione sul ricorso contro quell’atto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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