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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17774/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato che impugnava la sentenza della Corte di Appello di Potenza: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione, per trasferimento all'estero del ricorrente; 2) insussistenza della prova della distrazione di alcune autovetture (salvo una Porsche consegnata), contestando che le altre vetture fossero state sottratte al patrimonio sociale; 3) vizi nel trattamento sanzionatorio, con doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (fatto di lieve entità) e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F.; 4) eccezione di prescrizione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la prova del trasferimento all'estero richiesta dalla difesa era documentata con atti in lingua straniera non tradotti e non prodotti nel merito, per cui non poteva essere valorizzata in cassazione; la qualificazione e l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione sono confermate, essendosi dimostrata la presenza delle autovetture nel patrimonio sociale tramite visure PRA e verbali e, dato il mancato reperimento delle scritture contabili e la mancata giustificazione da parte dell'amministratore, si applica la presunzione di distrazione richiamata dalla giurisprudenza; le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono ritenute infondate o generiche (assenza di specifica doglianza sull'art. 219 L.F. nell'atto di appello); infine la prescrizione non era intervenuta. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b) e c)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) rilevanti in sede di legittimità; la Corte considera i motivi alla luce della loro specificità e fondatezza

  • art. 522 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in connessione ai motivi di ricorso, relativa alle indicazioni e limiti del mezzo di impugnazione

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Riguarda la rappresentanza e costituzione in giudizio delle parti; richiamata nel contesto delle questioni processuali

  • art. 415-bis c.p.p.

    Regola l'avviso di conclusione indagini; la difesa ha dedotto nullità per mancata notifica a causa del presunto trasferimento all'estero, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la prova prodotta in cassazione

  • art. 131-bis c.p.

    Fatto di lieve entità: la Corte ha escluso la sua applicabilità per i limiti edittali del reato di bancarotta fraudolenta contestato

  • art. 219 L.F.

    Prevede una circostanza attenuante nella normativa fallimentare; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente prospettata in appello, quindi non rilevante in cassazione

  • art. 8, comma 3 legge fallimentare

    Impone l'obbligo di verità al fallito in relazione alla destinazione dei beni: la mancata giustificazione da parte dell'amministratore legittima la presunzione di distrazione

  • art. 192 c.p.p.

    Regola le presunzioni nel processo penale; la Corte utilizza il meccanismo presuntivo per fondare la responsabilità quando il fallito non giustifica il mancato rinvenimento dei beni

Massime di principio

  • Per eccepire la nullità per mancata notifica a causa di trasferimento all'estero è necessario produrre prove documentali valide già nel merito (es. iscrizione AIRE) e, se in lingua straniera, fornirne traduzione asseverata in cassazione; documenti nuovi e non tradotti non sono valorizzabili in sede di legittimità
  • In caso di bancarotta fraudolenta per distrazione la prova può essere desunta dalla titolarità dei beni nel patrimonio sociale (visure PRA, verbali) e dall'assenza di giustificazioni plausibili: l'onere di spiegare la destinazione dei beni grava sull'amministratore/fallito
  • La mancanza di documenti contabili o la sottrazione delle scritture rafforza la presunzione di distrazione; la semplice possibilità di recupero del bene non esclude la responsabilità penale
  • Le doglianze generiche (es. invocazione non specifica di attenuanti) sono frequentemente inammissibili in cassazione: occorre formulare censure precise e motivate già in sede di appello o nel ricorso
  • Il calcolo della prescrizione si effettua in relazione alla data della sentenza di fallimento: prima di invocare la prescrizione occorre verificare la data di pronuncia e i termini applicabili

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