Cassazione Penale, Sentenza n. 17774/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato che impugnava la sentenza della Corte di Appello di Potenza: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione, per trasferimento all'estero del ricorrente; 2) insussistenza della prova della distrazione di alcune autovetture (salvo una Porsche consegnata), contestando che le altre vetture fossero state sottratte al patrimonio sociale; 3) vizi nel trattamento sanzionatorio, con doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (fatto di lieve entità) e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F.; 4) eccezione di prescrizione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la prova del trasferimento all'estero richiesta dalla difesa era documentata con atti in lingua straniera non tradotti e non prodotti nel merito, per cui non poteva essere valorizzata in cassazione; la qualificazione e l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione sono confermate, essendosi dimostrata la presenza delle autovetture nel patrimonio sociale tramite visure PRA e verbali e, dato il mancato reperimento delle scritture contabili e la mancata giustificazione da parte dell'amministratore, si applica la presunzione di distrazione richiamata dalla giurisprudenza; le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono ritenute infondate o generiche (assenza di specifica doglianza sull'art. 219 L.F. nell'atto di appello); infine la prescrizione non era intervenuta. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) e c)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) rilevanti in sede di legittimità; la Corte considera i motivi alla luce della loro specificità e fondatezza
art. 522 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in connessione ai motivi di ricorso, relativa alle indicazioni e limiti del mezzo di impugnazione
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
Riguarda la rappresentanza e costituzione in giudizio delle parti; richiamata nel contesto delle questioni processuali
art. 415-bis c.p.p.
Regola l'avviso di conclusione indagini; la difesa ha dedotto nullità per mancata notifica a causa del presunto trasferimento all'estero, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la prova prodotta in cassazione
art. 131-bis c.p.
Fatto di lieve entità: la Corte ha escluso la sua applicabilità per i limiti edittali del reato di bancarotta fraudolenta contestato
art. 219 L.F.
Prevede una circostanza attenuante nella normativa fallimentare; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente prospettata in appello, quindi non rilevante in cassazione
art. 8, comma 3 legge fallimentare
Impone l'obbligo di verità al fallito in relazione alla destinazione dei beni: la mancata giustificazione da parte dell'amministratore legittima la presunzione di distrazione
art. 192 c.p.p.
Regola le presunzioni nel processo penale; la Corte utilizza il meccanismo presuntivo per fondare la responsabilità quando il fallito non giustifica il mancato rinvenimento dei beni
Massime di principio
- Per eccepire la nullità per mancata notifica a causa di trasferimento all'estero è necessario produrre prove documentali valide già nel merito (es. iscrizione AIRE) e, se in lingua straniera, fornirne traduzione asseverata in cassazione; documenti nuovi e non tradotti non sono valorizzabili in sede di legittimità
- In caso di bancarotta fraudolenta per distrazione la prova può essere desunta dalla titolarità dei beni nel patrimonio sociale (visure PRA, verbali) e dall'assenza di giustificazioni plausibili: l'onere di spiegare la destinazione dei beni grava sull'amministratore/fallito
- La mancanza di documenti contabili o la sottrazione delle scritture rafforza la presunzione di distrazione; la semplice possibilità di recupero del bene non esclude la responsabilità penale
- Le doglianze generiche (es. invocazione non specifica di attenuanti) sono frequentemente inammissibili in cassazione: occorre formulare censure precise e motivate già in sede di appello o nel ricorso
- Il calcolo della prescrizione si effettua in relazione alla data della sentenza di fallimento: prima di invocare la prescrizione occorre verificare la data di pronuncia e i termini applicabili
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