Cassazione Civile, Ordinanza n. 19679/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento ha chiesto, con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., la rettifica di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel porre le spese processuali a carico della parte soccombente, aveva indicato come destinataria della condanna la curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente, una volta accertata l’ammissione al patrocinio ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002, la condanna avrebbe dovuto prevedere il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 dello stesso testo unico, e la diversa indicazione costituiva errore materiale emendabile. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’errore materiale ricorre anche quando il provvedimento omette o indica erroneamente una statuizione obbligatoria e consequenziale a contenuto predeterminato, correggibile anche con riferimento a pronunce della Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha quindi disposto la rettifica del dispositivo dell’ordinanza n. 32185/2022 sostituendo la frase che poneva le spese "in favore della Curatela del fallimento Grinka s.r.l. in liquidazione" con quella "a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115", lasciando fermo il resto. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione è stata adottata, perché tale procedimento non integra di regola una ipotesi di soccombenza.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
consente la correzione dell’errore materiale nel provvedimento giudiziario anche quando l’errore riguarda la statuizione sulle spese dovuta per legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
«Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»
la condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio deve essere automaticamente eseguita a favore dello Stato, senza margini discrezionali per il giudice.
art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del fallimento.
art. 391-bis c.p.c.
evocato, insieme all’art. 287 c.p.c., come strumento di correzione dell’errore materiale nelle pronunce di cassazione.
Massime di principio
- Quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese processuali deve essere formulata come pagamento a favore dello Stato, poiché tale effetto discende direttamente dalla legge.
- L’erronea indicazione del beneficiario della condanna alle spese, in presenza di una statuizione obbligatoria e predeterminata, integra errore materiale correggibile anche nelle decisioni della Corte di cassazione.
- La procedura di correzione degli errori materiali può essere utilizzata per adeguare il dispositivo a una statuizione dovuta per legge senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è normalmente configurabile una soccombenza in senso tecnico e, di regola, non si provvede alla liquidazione delle spese.
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