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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30085/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 81 c.p., 73 comma 5-bis d.P.R. n. 309/1990 e 671 c.p.p.: si deduce che il giudice dell'esecuzione, confrontandosi con una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità irrogata in sede di cognizione, ha solo il potere di revocare espressamente tale sanzione o di estenderne la durata; la mancata pronuncia espressa non può essere considerata come revoca implicita, e quindi non può essere sostituita con una pena detentiva più afflittiva nella determinazione dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva determinato un aumento della pena detentiva per il reato satellite, sostituendo in concreto la sanzione del lavoro di pubblica utilità (irrogata in sede di cognizione) con pena detentiva più afflittiva. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può modificare in peius la specie della pena inflitta dal giudice della cognizione e ha richiamato la giurisprudenza (tra le altre, Lubrano, Fall, Gasparrelli) che stabilisce che, ove in cognizione sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis d.P.R. 309/1990, il giudice dell'esecuzione ha soltanto il potere di revocarla espressamente o di estenderne la durata per effetto della continuazione. Perciò l'ordinanza è annullata e la causa rinviata al G.I.P. del Tribunale di Catania in diversa persona per nuova determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Dispositivo processuale invocato per il motivo di ricorso relativo a erronea applicazione della legge; la Corte accoglie il motivo fondandosi su tale vizio di diritto

  • art. 81 c.p.

    Disciplina dell'aumento per continuazione; interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione può operare aumenti ma non può mutare la specie della pena inflitta in sede di cognizione e non può peggiorare la situazione del reo

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il comma 5 disciplina la pena detentiva di riferimento; il comma 5-bis istituisce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte interpreta la norma speciale (5-bis) come strumento eccezionale e più favorevole per il condannato che non può essere implicitamente revocato dal giudice dell'esecuzione

  • art. 671 c.p.p.

    Norma relativa al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; utilizzata nel quadro della lettura delle limitazioni del potere del giudice dell'esecuzione e del carattere sommario di tale giudizio

  • principio giurisprudenziale

    Sez. 1, n. 3085 del 30/4/1997 (Lubrano); Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014 (Fall); Sez. 1, n. 534 del 10/12/2018 (Gasparrelli); Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione non può infliggere una pena di specie diversa (più afflittiva) di quella inflitta dal giudice della cognizione; nel caso di lavoro di pubblica utilità applicato in cognizione, il giudice dell'esecuzione può solo revocare espressamente la sanzione o estenderne la durata nei limiti di legge

Massime di principio

  • Se in sede di cognizione è stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il giudice dell'esecuzione non può sostituirla implicitamente con una pena detentiva: è necessaria una revoca espressa nei casi previsti dalla legge
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione e nel determinare l'aumento ex art. 81 c.p., non può modificare in senso peggiorativo la specie della pena già inflitta dal giudice della cognizione; eventuali adeguamenti devono restare favorevoli o, al massimo, equivalenti al trattamento sanzionatorio originario
  • La disciplina della continuazione, e la possibilità di recuperare il vincolo in sede esecutiva, opera in favore del reo; l'intervento esecutivo è sussidiario e non può contraddire le scelte del giudice del merito
  • In casi analoghi il giudice dell'esecuzione può al più estendere la durata della sanzione sostitutiva quando la continuazione lo rende necessario, ma deve motivare espressamente ogni revoca o modifica rilevante
  • Per il calcolo dell'aumento per continuazione, il giudice dell'esecuzione deve aderire ai principi consolidati dalla Cassazione; in caso di violazione la decisione è annullabile e la causa rimandabile per nuova determinazione della pena

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