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Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale del lavoro di Taranto che imponeva il riconoscimento di somme mediante accredito sulla carta docente o, alternativamente, il pagamento ordinario, oltre alle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere le somme dovute per le causali indicate nella motivazione, entro i limiti prescrizionali, mediante accredito sulla carta docente alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato o, in alternativa, mediante pagamento ordinario, nonché a rimborsare le spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto spontaneamente al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa soggettiva azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l’adempimento del titolo giudiziale nelle more del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto solo dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione della causa a ruolo. Il Ministero è stato condannato a pagare € 300,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se corrisposto e nella misura risultante dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziale e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere anziché pronunciarsi sull’ulteriore esecuzione del giudicato.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla notifica del ricorso e all’instaurazione del giudizio può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non richiede più una decisione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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