Cassazione Penale, Ordinanza n. 23611/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 25 settembre 2024 deducendo, con un unico motivo composito, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. In sostanza contestava la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, sostenendo che non avrebbe dovuto ritenersi violato l'obbligo di presentazione del 27 aprile 2019 presso gli uffici di polizia, anche perché si trattava di una partita amichevole e, secondo la difesa, la gara riguardava la squadra del Crotone e non l'FC Crotone. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché rivolte a sollecitare una nuova valutazione del fatto, già esaminato dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse meramente fattuale e riproduttivo di doglianze già disattese nei gradi di merito, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione. In particolare, ha valorizzato la ricostruzione secondo cui l'imputato non si era presentato il 27 aprile 2019 presso la Questura per adempiere alle prescrizioni impostegli e ha ritenuto irrilevante la natura amichevole dell'incontro sportivo e la circostanza che la partita riguardasse la squadra del Crotone anziché l'FC Crotone, poiché il divieto e il correlato obbligo di presentazione riguardavano tutte le competizioni sportive e tutte le partite disputate dalla squadra del Crotone. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
delimita il perimetro del sindacato di legittimità, che non consente di rimettere in discussione la mera ricostruzione del fatto quando la motivazione di merito sia non manifestamente illogica
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che nel caso concreto vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza individuare specifiche incongruenze logiche o violazioni del perimetro del sindacato di legittimità.
- Quando l'obbligo imposto all'interessato riguarda in termini generali tutte le competizioni o le partite di una determinata squadra, non è idonea a escluderne la violazione la circostanza che l'evento sportivo sia amichevole o che presenti una qualificazione organizzativa diversa, se comunque rientra nell'ambito del divieto originario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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