Sentenza n. 663/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del D.R.S. n. 47/2023 del 18 gennaio 2023, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha revocato il D.D.S. n. 2234/2014 del 1° luglio 2014 di concessione di contributo in conto capitale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del contributo in conto capitale e del successivo decreto di saldo, disposta per irregolarità nella rendicontazione e per sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva revocato un contributo in conto capitale di € 599.307,44, concesso nell’ambito del PSR e già oggetto di decreto di saldo. La revoca era fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali erano emerse fatture relative a operazioni ritenute inesistenti o sovrafatturate, carenza di manodopera, mezzi e attrezzature in capo alla ditta esecutrice, ricorso a soggetti diversi da quelli indicati nella rendicontazione, pagamenti simulati e successivi trasferimenti di denaro tra il beneficiario e il padre esecutore dei lavori, nonché rilevanti discrasie tra le spese rendicontate e quelle risultanti dalle fatture di acquisto per opere, impianti, materiali e lavorazioni agricole. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, consolidamento della posizione giuridica e irrevocabilità del finanziamento, violazione del legittimo affidamento, mancata considerazione dei chiarimenti forniti nel procedimento, violazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 2 l.r. Sicilia n. 7/2019, nonché violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede e diritto al risarcimento dei danni. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha esaminato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esame dei motivi sostanziali. Il TAR ha applicato il criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ha distinto: le controversie relative a finanziamenti direttamente riconosciuti dalla legge, spettanti al giudice ordinario; le controversie concernenti la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, spettanti al giudice amministrativo; e le controversie relative all’erogazione o alla ripetizione del contributo per inadempimento delle condizioni di concessione o per sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, spettanti al giudice ordinario anche quando l’atto sia formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione. Nel caso concreto, la revoca non era fondata su un vizio originario del provvedimento concessorio, ma sul non corretto impiego del contributo e sull’alterazione della rendicontazione, con conseguente configurazione di un diritto soggettivo alla conservazione delle somme e devoluzione della controversia al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
La domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le condizioni e gli effetti previsti dalla norma.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente con riferimento ai presupposti della revoca, ma non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente con riferimento all’autotutela, ma non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 2 l. 241/1990
Norma invocata in relazione ai termini di conclusione del procedimento, senza esame del motivo per il difetto di giurisdizione.
art. 2 l.r. Sicilia n. 7/2019
Norma regionale invocata in relazione ai termini del procedimento, senza esame del motivo per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi e sulle sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata e non dalla denominazione formale dell’atto impugnato.
- Quando la revoca o la richiesta di restituzione del contributo è fondata sull’inadempimento delle condizioni di erogazione o sullo sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, la controversia riguarda un diritto soggettivo alla conservazione delle somme e spetta al giudice ordinario, anche se l’atto è formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie concernenti la fase anteriore al provvedimento discrezionale di concessione del beneficio o l’annullamento o la revoca fondati su vizi di legittimità del provvedimento concessorio o sul suo contrasto originario con il pubblico interesse.
- La qualificazione della controversia come attinente alla fase di erogazione o ripetizione del contributo richiede di verificare la causa concreta del provvedimento: le contestazioni relative alla falsità, inesistenza, simulazione o sovrafatturazione delle spese rendicontate integrano un accertamento sull’adempimento delle condizioni di finanziamento e sul corretto impiego delle somme.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l’art. 11 c.p.a.
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