Sentenza del 04/07/2023 n. 18896 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2009: l'Ufficio aveva ripreso a tassazione importi riferiti a 9 fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti. I fatti: nel 2009 la società emise 9 note di credito per annullare fatture del 2007 emesse verso il Consorzio Produttori del Latte delle valli trentine e contestualmente riformulò le stesse fatture, per identico importo IVA, a favore di La Baita del Latte Srl. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che le rettifiche non dimostrassero intento evasivo, che la dicitura sulle nuove fatture e la corrispondenza contabile dimostrassero la natura effettiva delle prestazioni e che non vi fosse duplicazione d'imposta in quanto l'IVA sarebbe già stata contabilizzata/versata nel 2007. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando principalmente errata ripartizione dell'onere della prova, errata valutazione degli indizi probatori e violazioni delle norme IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2, 3, 4 e 5 (assorbito il primo), ritenendo che la CTR non avesse valutato adeguatamente gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione (DDT, registrazioni del Consorzio, pagamenti nel 2007, tardiva emissione delle note di credito) e avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola regolarità formale delle fatture e la mancanza di prova dell'intento evasivo. La Cassazione ha affermato che, una volta forniti dall'Ufficio validi elementi indiziari dotati di gravità, prevedibilità e concordanza, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni; ha inoltre richiamato l'art. 21, comma 7 del D.P.R. 633/1972 secondo cui la fattura per operazioni inesistenti comporta l'obbligo di versamento dell'IVA per l'intero ammontare indicato. Ha escluso il rischio automatico di duplicazione d'imposta richiamando la possibilità per l'emittente di ottenere il rimborso dell'IVA eventualmente versata se dimostra di avere eliminato il rischio di perdita del gettito. Conseguenza procedurale: cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di secondo grado del Veneto per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA)
art. 21, comma 7; art. 17; art. 19; art. 26; art. 54, comma 2
Art. 21(7): l'emissione di fattura per operazioni inesistenti comporta l'obbligo di versamento dell'IVA per l'intero importo indicato. Art.17 disciplina il diritto alla detrazione e richiede l'effettiva esistenza dell'operazione. Art.54(2) consente all'Amministrazione di basarsi su indizi attendibili per ritenere inesistenti operazioni.
D.P.R. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d
Norma richiamata per indicare che elementi indiziari significativi possono essere utilizzati dall'Amministrazione per fondare la pretesa tributaria.
Codice Civile
art. 2697; art. 2727; art. 2729
Principi sull'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi che giustificano la pretesa e, se ciò è fatto, spetta al contribuente provare il contrario; regole sull'esibizione dei documenti e sulle presunzioni.
D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione a questioni processuali e di regolarità motivazionale nelle decisioni della CTR.
Principio di diritto UE e giurisprudenza della Corte di Giustizia
Sesta direttiva/IVA: art.21 n.1 lett. c; sentenze Corte UE Stroy Trans (31.1.2013) e Stadeco (18.6.2009)
La disciplina comunitaria mira a evitare la perdita di gettito: l'IVA esposta in fattura può essere dovuta indipendentemente dall'effettiva sussistenza dell'operazione quando la fattura non è stata tempestivamente eliminata e può essere utilizzata per la detrazione dal destinatario.
Costituzione
Richiami costituzionali in ordine ai diritti processuali e alla composizione delle corti; evocati nell'atto di impugnazione per censurare la decisione della CTR, ma non decisivi nella sentenza di cassazione che ha assorbito parte di tali doglianze.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria produce elementi indiziari credibili, gravi, prevedibili e concordanti (es. DDT, registrazioni del destinatario, pagamenti effettuati in periodo precedente, tardiva rettifica), l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La regolarità formale delle fatture (contenuto completo, registrazioni contabili, mezzi di pagamento) non è di per sé sufficiente a provare l'effettiva esecuzione dell'operazione quando sussistono indizi contrari.
- L'emissione di fattura relativa a operazioni inesistenti determina l'obbligo per l'emittente di versare l'IVA indicata (art. 21(7) DPR 633/72); la responsabilità si fonda sul principio di cartolarità del documento.
- Non sussiste automaticamente una duplicazione d'imposta: l'emittente che abbia effettivamente versato l'IVA in precedenza può chiedere il rimborso o la rettifica purché dimostri di aver eliminato il rischio che il destinatario abbia beneficiato della detrazione con la fattura contestata.
- Correzioni e rettifiche documentali devono essere effettuate tempestivamente e documentate; operazioni di rettifica tardive (anni dopo) sono indizio di anomalia e devono essere adeguatamente motivate e provate.
- Il giudice di merito deve valutare congiuntamente e non isolatamente gli indizi forniti dall'Ufficio, verificandone gravità, prevedibilità e concordanza prima di accertare l'onere probatorio a carico del contribuente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe raccogliere e produrre prova diretta dell'effettiva cessione (DDT originali, ricevute di pagamento verso lo stesso soggetto indicato nella fattura, corrispondenza commerciale, registrazioni del cessionario) e spiegazioni plausibili sulla tardiva emissione di note di credito o nuove fatture.
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