Cassazione Penale, Ordinanza n. 32146/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che l'imputata era elettivamente domiciliata in un determinato indirizzo, ma che il tentativo di notificazione eseguito dall'UNEP non aveva avuto esito positivo perché la destinataria non era stata reperita; pertanto, la notificazione era stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in ragione dell'inidoneità del domicilio eletto. Con il secondo motivo la ricorrente ha formulato censure generiche, senza indicare gli elementi posti a fondamento della doglianza e senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi prospettati; il motivo è stato quindi ritenuto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Con il terzo motivo è stato contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha qualificato la censura come richiesta di rivalutazione del merito del giudizio discrezionale riservato al giudice di cognizione e, comunque, l'ha ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte di appello aveva valorizzato la mancanza di elementi positivamente apprezzabili e la gravità della condotta. Con il quarto motivo è stato contestato il trattamento sanzionatorio. La censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, senza evidenziare arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte di appello aveva dato conto che la pena era stata determinata nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la notificazione presso il difensore di fiducia era stata eseguita ritualmente dopo l'esito negativo della notificazione presso il domicilio eletto. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente, per genericità e per indebita sollecitazione di una rivalutazione del merito e della congruità della pena. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, c.p.p.
Quando il domicilio eletto risulta inidoneo perché la destinataria non viene reperita, la notificazione può essere ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare gli elementi posti a fondamento delle censure; la genericità determina l'inammissibilità.
art. 133 c.p.
Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli previsti dalla norma, oppure la mancanza di elementi positivamente apprezzabili.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
La commisurazione della pena deve rispettare i criteri indicati dalla norma; in cassazione la relativa decisione è sindacabile solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione presso il domicilio eletto non va a buon fine perché il destinatario non viene reperito e il domicilio risulta inidoneo, è rituale la notificazione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- È inammissibile il motivo di ricorso privo di specifica indicazione degli elementi posti a fondamento della censura, quando la genericità non consenta al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione il vizio denunciato.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'analitica disamina di tutti gli elementi prospettati dalle parti: è sufficiente una motivazione congrua che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli previsti dall'art. 133 c.p., oppure la mancanza di elementi positivamente apprezzabili.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche costituisce giudizio discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti arbitraria o sostenuta da motivazione manifestamente illogica; non è ammissibile una doglianza che si limiti a sollecitare una nuova valutazione della congruità della sanzione.
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