Cassazione Civile, Ordinanza n. 20718/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa del lavoro aveva irrogato sanzioni per: impiego di lavoratori senza annotarne la presenza sui libri obbligatori; mancata consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola; omessa comunicazione preventiva al Centro per l'impiego dell'assunzione di più lavoratori; ulteriori violazioni riferite alla posizione di un lavoratore. In opposizione, il tribunale aveva annullato solo alcune sanzioni e confermato le altre. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo, da un lato, che il giudizio fosse stato introdotto contro un soggetto diverso da quello evocato in primo grado e, dall'altro, che nel merito la disciplina invocata dall'appellante sul libro unico del lavoro non fosse ancora operativa alla data dell'accertamento (15 agosto 2008), sicché restavano dovuti gli adempimenti previsti dalla normativa previgente; inoltre permaneva la violazione relativa alla mancata comunicazione consegnata al lavoratore. Nel ricorso per cassazione si deducevano quattro censure: 1) violazione del D.lgs. n. 149/2015 per non avere la corte considerato la riorganizzazione degli organi ispettivi e quindi l’identità sostanziale tra i soggetti evocati; 2) violazione degli artt. 39 e 40 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, sostenendo che la soppressione del libro matricola fosse già vigente dal decreto-legge del 25 giugno 2008 e non solo dal decreto ministeriale attuativo del 18 agosto 2008; 3) violazione dell'art. 4-bis del D.lgs. n. 181/2000, assumendo che le comunicazioni al Centro per l’impiego avessero efficacia anche verso INAIL per il principio di pluriefficacia; 4) violazione dell'art. 6 L. n. 297/2002, sostenendo che la comunicazione al lavoratore potesse essere consegnata entro trenta giorni dall'assunzione e non necessariamente contestualmente. La Corte ha esaminato prioritariamente i motivi di merito e li ha reputati, in parte infondati e in parte inammissibili: ha confermato che l'abolizione del libro matricola e l'operatività del libro unico del lavoro dipendevano dal decreto ministeriale attuativo, entrato in vigore il 18 agosto 2008, sicché alla data dell'ispezione l'obbligo contestato permaneva; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle comunicazioni all'INAIL per difetto di specificità e perché la questione non risultava trattata in appello; ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla comunicazione ex art. 6 L. n. 297/2002 perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata specifica censura in appello. Infine, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo, poiché anche eliminando la questione del soggetto convenuto la sentenza d'appello restava sorretta da autonome rationes decidendi di merito non censurate efficacemente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'entrata in vigore della disciplina sul libro unico del lavoro, confermando che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo permanevano gli obblighi previgenti. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di specificità o per mancato confronto con la ratio decidendi. Ha inoltre ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza di appello era sorretta da una doppia ratio e il suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque determinato la cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
censura per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
censura per omesso esame/falsa applicazione nel ricorso, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione in camera di consiglio
art. 3, comma 3, L. n. 73/2002
norma richiamata nel verbale sanzionatorio per l'obbligo di annotazione dei lavoratori
art. 36-bis, comma 7, L. n. 248/2006
norma modificativa della disciplina richiamata nella contestazione
art. 4-bis D.lgs. n. 181/2000
norma invocata per l'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego
art. 6 D.lgs. n. 297/2002
norma richiamata per la comunicazione al lavoratore all'atto dell'assunzione
D.lgs. n. 149/2015
invocato per sostenere la riorganizzazione degli organi ispettivi
artt. 39 e 40 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina del libro unico del lavoro diventasse operativa solo con il decreto ministeriale attuativo
art. 39, comma 4, D.L. n. 112/2008
subordinava a un decreto ministeriale le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro
D.M. 9 luglio 2008
decreto attuativo che ha reso operativa la nuova disciplina e disposto l'abrogazione del libro matricola e del registro di impresa all'entrata in vigore
art. 7 D.M. 9 luglio 2008
ha previsto l'abrogazione immediata del libro matricola e del registro di impresa dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
D.P.C.M. 23 gennaio 2016
richiamato nel motivo sulla riorganizzazione degli organi ispettivi, in vigore dall'1 gennaio 2017
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 6 L. n. 297/2002
richiamato nel motivo sul termine per la consegna della comunicazione al lavoratore
Massime di principio
- Quando una disciplina abrogativa o sostitutiva di adempimenti lavoristici prevede un decreto attuativo, la nuova regolazione non è operativa prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, se la norma primaria ne subordina espressamente modalità e tempi applicativi all'atto secondario.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità se non indica puntualmente dove, come e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Un motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità autonoma di rationes decidendi e l'eventuale accoglimento della censura non sarebbe comunque idoneo a determinare la cassazione della decisione.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la critica non attacca la ragione decisiva posta a fondamento della decisione, esso è inammissibile.
- Le contestazioni in materia di adempimenti all'assunzione e tenuta dei libri obbligatori devono essere valutate alla luce della disciplina temporalmente vigente alla data dell'accertamento, non di quella sopravvenuta.
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