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Sentenza

Sentenza n. 1672/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura di protesi di ginocchio mediante accordo quadro, nonché gli atti di gara e le valutazioni dell'offerta tecnica che avevano determinato l'esclusione della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura aperta indetta da ESTAR per il lotto 2, relativo alla fornitura di protesi di ginocchio TKA mediante accordo quadro, ha contestato il punteggio tecnico di 37,42 punti, inferiore alla soglia minima di 42 punti prevista dal disciplinare, e la conseguente esclusione. Con i primi due motivi ha censurato la configurazione del lotto, di rilevante valore economico, per violazione dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, dei principi di accesso al mercato e concorrenza, nonché per carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sproporzione: secondo la ricorrente, l'accorpamento in un unico macrolotto della fornitura e l'attribuzione di 8 punti, mediante criterio on/off, alla disponibilità di componenti ipoallergeniche o anallergiche avrebbero creato una barriera anticoncorrenziale. Con il terzo motivo ha contestato le valutazioni dell'offerta tecnica, deducendo violazione dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione della par condicio. In particolare, ha censurato il mancato punteggio per la disponibilità di un sistema non cementato, l'attribuzione di zero punti per l'inserto tibiale con vitamina E, sebbene la vitamina E fosse indicata come preferibile, e l'assegnazione di 5 punti su 10 per i servizi, l'assistenza e il training, ritenendo non esplicitato il percorso valutativo. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato l'ammissione e la valutazione dell'offerta di Zimmer Biomet, deducendo violazione dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023, violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e disparità di trattamento, in relazione alla presentazione e alla valutazione di prodotti diversi all'interno della medesima offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondate tutte le censure esaminate, e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti, poiché il rigetto del ricorso principale ha confermato l'esclusione della ricorrente e fatto venir meno l'interesse a contestare la valutazione dell'offerta di altro operatore. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni in rito, in applicazione del principio di economia processuale, e ha respinto le richieste istruttorie perché la causa era matura per la decisione. Quanto alla suddivisione in lotti, ha affermato che l'art. 58 del d.lgs. 36/2023 pone una regola pro-concorrenziale derogabile, la cui applicazione è adattabile alle peculiarità dell'appalto e soggetta al sindacato giudiziale nei limiti della ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'istruttoria. Nel caso concreto, la scelta di suddividere l'affidamento in sei lotti e di configurare il lotto 2 come macrolotto è risultata adeguatamente motivata dal progetto di gara e dalla determina di indizione, sulla base dell'analisi dei consumi regionali, delle sovrapposizioni di prodotti emerse nella precedente gestione e dell'esigenza di ricomprendere in ciascun lotto tutte le componenti dell'impianto, standardizzare i costi, uniformare i prezzi e gestire le future modifiche contrattuali. È stata quindi ritenuta legittima anche l'inclusione delle versioni anallergiche nel lotto. Quanto al criterio on/off, il TAR ha riconosciuto l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento. Ha ritenuto ammissibile l'attribuzione binaria di 8 punti su 70 per la disponibilità di componenti ipoallergeniche o anallergiche, poiché il criterio era obiettivamente rilevabile, direttamente collegato all'oggetto della fornitura e volto a soddisfare le esigenze di pazienti allergici; il disciplinare indicava chiaramente i punteggi fissi e predefiniti e la ricorrente aveva ammesso di non possedere tale caratteristica. La limitata frequenza dei pazienti interessati non è stata ritenuta decisiva, trattandosi comunque di una caratteristica destinata a soddisfare una parte delle esigenze sanitarie e diffusa sul mercato. Le contestazioni sulle singole valutazioni tecniche sono state respinte: il mancato punteggio per la versione anallergica discendeva correttamente dal criterio on/off; il punteggio zero per l'inserto con vitamina E era conforme al criterio di gara, che consentiva di non attribuire punti in mancanza della caratteristica richiesta, e la commissione non aveva ritenuto equivalente la soluzione offerta; la valutazione di 5 punti su 10 per servizi, assistenza e training era coerente con il giudizio sintetico di "discreto" e con i livelli prestazionali indicati nella documentazione di gara. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti di ESTAR, liquidate in 4.000 euro oltre accessori se dovuti; sono state compensate nei rapporti con le altre parti costituite e non sono state regolate nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

    La suddivisione in lotti è un principio generale con funzione pro-concorrenziale, ma non è inderogabile; la scelta di non frazionare o di configurare macrolotti è legittima se adeguatamente motivata in relazione alle esigenze funzionali ed economiche dell'appalto e se sorretta da istruttoria adeguata, restando sindacabile nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La norma è stata invocata nei motivi aggiunti con riferimento alla presentazione di offerte plurime, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    La norma è stata invocata per contestare la valutazione delle offerte tecniche, ma il giudice ha ritenuto legittime le valutazioni della commissione alla luce della lex specialis e dell'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell'ambito del rito speciale sugli affidamenti pubblici; il riferimento non contiene una specifica statuizione interpretativa ulteriore.

Massime di principio

  • La suddivisione degli appalti in lotti, pur costituendo una regola generale diretta a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, è adattabile alle peculiarità dell'affidamento e può essere derogata mediante la configurazione di macrolotti, anche di rilevante valore, quando la stazione appaltante motivi adeguatamente le esigenze funzionali, organizzative ed economiche perseguite e svolga un'istruttoria coerente; il sindacato giurisdizionale resta limitato a manifesta irragionevolezza, sproporzione o insufficienza istruttoria.
  • La scelta dei criteri e dei sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica rientra nella discrezionalità amministrativa della stazione appaltante e può essere censurata solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o incoerenza rispetto alla natura e all'oggetto dell'appalto.
  • I criteri tabellari on/off sono legittimi quando riguardano caratteristiche obiettivamente verificabili, chiaramente indicate nella lex specialis e direttamente collegate all'oggetto della fornitura; l'attribuzione binaria del punteggio non è irragionevole per il solo fatto di non essere graduata, purché il peso assegnato al criterio sia proporzionato e non determini una barriera ingiustificata alla partecipazione.
  • La valutazione sintetica della commissione giudicatrice può essere sufficiente a motivare il punteggio tecnico quando sia riferibile ai parametri e ai livelli prestazionali previamente indicati nella lex specialis e consenta di ricostruire il rapporto tra la qualità dell'offerta e il punteggio attribuito.
  • Il rigetto del ricorso principale, con conferma dell'esclusione dalla gara, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui motivi aggiunti diretti a contestare la valutazione dell'offerta di altro concorrente, con conseguente improcedibilità di tali motivi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSuddivisione in lottiCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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