Ordinanza n. 808/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/eel, adottata in data 4 aprile 2023 e pubblicata in data 6 aprile 2023, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione”; - dell'Allegato A alla predetta delibera, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, delibera ARERA n. 143/2023/R/eel e relativo Allegato A, concernenti gli interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola Del Bosco S.r.l. ha proposto una domanda cautelare autonoma nell'ambito del ricorso diretto all'annullamento dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, della delibera ARERA n. 143/2023/R/eel e del relativo Allegato A, nonché degli atti connessi. Ha dedotto, in particolare, l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento e dalla compensazione, con gli incentivi, delle somme pretese dal GSE a titolo di extra profitti, sostenendo che il recupero forzoso avrebbe potuto determinare una situazione di insolvenza irrimediabile. La domanda cautelare era inoltre proposta nel contesto di questioni per le quali era stata prospettata la rimessione alla Corte costituzionale e/o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha escluso che il pagamento o la compensazione delle somme pretese determinasse, sulla base degli elementi acquisiti, un pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di una pretesa patrimoniale suscettibile di recupero. Ha inoltre rilevato che l'operatore del settore, agendo secondo criteri di qualificata diligenza e conoscendo il quadro normativo e disciplinare di riferimento nonché il tempo di maturazione delle pretese del GSE, avrebbe dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche rispetto agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. Le allegazioni sull'insolvenza irrimediabile sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio, perché fondate su relazioni unilateralmente predisposte dagli operatori o su debiti sopravvenuti spontaneamente assunti nella consapevolezza del quadro regolatorio e processuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. n. 4/2022
La disposizione costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il quadro normativo oggetto di impugnazione e di riferimento per le pretese economiche del GSE.
delibera ARERA n. 143/2023/R/eel
Atto regolatorio attuativo dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e dei commi da 30 a 38 della legge n. 197/2022, impugnato unitamente al relativo Allegato A.
commi da 30 a 38 legge n. 197/2022
Disposizioni richiamate dalla delibera ARERA quale ulteriore base normativa degli interventi sull'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, verificando in particolare la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In materia cautelare, il pagamento o la compensazione di somme aventi natura patrimoniale non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando l'eventuale esborso possa essere recuperato all'esito del giudizio.
- L'operatore economico che opera in un settore caratterizzato da un quadro normativo e regolatorio conoscibile deve adottare, secondo criteri di qualificata diligenza, misure gestionali e organizzative adeguate a fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili.
- L'allegazione del rischio di insolvenza irrimediabile non è sufficiente a fondare il periculum in mora se non è corroborata da un adeguato supporto probatorio; relazioni unilateralmente predisposte dall'operatore e debiti spontaneamente assunti nella consapevolezza del quadro regolatorio non dimostrano, da sole, l'irreparabilità del pregiudizio.
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