Cassazione Penale, Sentenza n. 51589/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentato furto aggravato (riqualificazione da rapina) e per il porto di un taglierino (art.4 legge 110/1975) unificati per continuazione e con recidiva. Il ricorrente deduce: (1) nullità/violazione di norme processuali perché il reato di furto aggravato sarebbe ora procedibile a querela e la querela prodotta non sarebbe valida poiché presentata da soggetto (Di Biasi) privo di poteri di rappresentanza e senza procura speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p.; (2) insufficiente prova del dolo specifico richiesto per la riqualificazione in tentato furto aggravato, osservando lo stato di dipendenza e fragilità psicologica dell'imputato; (3) sussistenza di un "giustificato motivo" per il porto del taglierino (uso per rimuovere il codice a barre), che avrebbe dovuto portare all'assoluzione rispetto al capo relativo al porto dell'arma bianca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi relativi a dolo specifico e giustificato motivo sono ritenuti riproposizioni di censure già esaminate e motivate dai giudici di merito e, pertanto, inammissibili per mancata critica specifica e argomentata; la questione sulla procedibilità a querela (mutamento normativo) non supera l'inammissibilità e, comunque, la giurisprudenza di legittimità consente la querela a chi rappresenta il punto vendita anche se non è formalmente il legale rappresentante. È stata quindi confermata la condanna pronunciata in primo e secondo grado; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett.i) e art.85)
Rilevata la sopravvenuta procedibilità a querela per talune fattispecie di furto; tuttavia la sopravvenienza normativa non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non consente l'accoglimento della censura processuale nel caso concreto
art.122 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della querela prodotta tramite delegato: la Corte ha ritenuto le norme e la giurisprudenza applicate in primo grado e in appello idonee a dirimere la questione e ha osservato che, di regola, la legittimazione a proporre querela può essere riconosciuta anche al responsabile del punto vendita sulla base della giurisprudenza di legittimità
art.4 legge 18 aprile 1975, n.110 (porto di oggetti atti ad offendere)
Valutato il porto del taglierino: la Corte ha ritenuto infondata la giustificazione addotta (uso per rimuovere codici a barre) perché il 'giustificato motivo' è ammesso solo quando le esigenze dell'agente corrispondono a comportamenti pienamente leciti; nel caso concreto ciò non è ravvisato
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai requisiti formali del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che ripropongono valutazioni di fatto già esaminate senza fornire critica specifica e motivata
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Giurisprudenza richiamata per affermare che può essere riconosciuta la legittimazione a presentare querela al responsabile di un supermercato anche se non formalmente titolare di poteri di rappresentanza del proprietario
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Richiamata per il principio che la sopravvenienza normativa (mutamento della procedibilità) non prevale sull'inammissibilità del ricorso quando questo sia già manifestamente inammissibile
Massime di principio
- Per proporre motivi efficaci in cassazione è necessario un confronto puntuale e argomentato con la motivazione impugnata: mere riproposizioni di censure già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- La sopravvenuta modifica della procedibilità (da ufficio a querela) non invalida automaticamente processi già definiti né abilita all'impugnazione chi non abbia formulato una critica specifica che superi i limiti di inammissibilità.
- La validità della querela presentata da un rappresentante del punto vendita va valutata tenendo conto della consolidata giurisprudenza che può riconoscere legittimazione anche a chi non sia formalmente il legale rappresentante, purché emerga la titolarità dell'interesse della persona offesa.
- La sussistenza del dolo specifico e la valutazione delle condizioni personali dell'imputato (es. dipendenza, stato emotivo) sono questioni di merito che, se adeguatamente motivate dai giudici di merito, non sono riconsiderabili in cassazione salvo vizio di diritto nella motivazione.
- Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere è valutato restrittivamente: è riconosciuto solo quando l'esigenza dichiarata sia pienamente conforme a norme di comportamento lecite e sia provata in modo convincente.
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