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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 177/25 emessa e pubblicata in data 8.4.2025 dal Tribunale di Udine, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Bisceglia notificata all'Amministrazione in data 11.4.2025, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La pronuncia dispone inoltre l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza del Giudice del Lavoro di Udine n. 177/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 177/2025 del Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. La ricorrente ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, prendendo atto del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se la necessità del giudizio è stata determinata dal precedente inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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