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Sentenza

Sentenza n. 3158/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) della Deliberazione n. 1663 dell'11/09/2025 emessa dall'Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord” per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi" - ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023 - Aggiudicazione” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 44 della procedura di gara recante C.I.G. B4A6D18DE3, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, ammettendo anziché escludere l'O.E. Citieffe S.r.l. e Medifor S.r.l.; b) di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 3 della procedura di gara recante C.I.G. B4A6D18DE3, ammettono anziché escludere l'O.E. Citieffe S.r.l. e Medifor S.r.l.; c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; e per la condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all'attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 03.01.2026, avverso e per l’annullamento e/o la riforma: d) del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 25.11.2025 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, notificato in data 26.11.2025; e) se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Lotto 44, depositata dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 23.02.2026, avverso e per l'annullamento e/o la riforma: g) del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 21.01.2026 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, depositato in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026; h) se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi relativa ai Lotti 3, 34 e 44, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026.

Giustizia amministrativa202506573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 44 e ammissione alla gara delle imprese Citieffe S.r.l. e Medifor S.r.l., nonché i successivi verbali di riesame e conferma delle ammissioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 44 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, chiedendo l'esclusione delle concorrenti Citieffe e Medifor, lo scorrimento della graduatoria, il risarcimento per equivalente in via subordinata e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Quanto a Citieffe, ha dedotto la violazione della lex specialis, il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità, la violazione del principio di equivalenza e dell'autovincolo, sostenendo che il prodotto offerto non possedesse il sistema di guida esterno per il posizionamento delle viti con centramento magnetico o navigato, richiesto quale caratteristica minima, e che il bloccaggio distale avvenisse mediante tecnica classica con amplificatore di brillanza. Ha inoltre contestato la motivazione postuma dell'amministrazione, che nei successivi verbali aveva invocato il principio di equivalenza senza averlo previamente valutato in modo esplicito. Quanto a Medifor, ha dedotto la violazione del principio di unicità e univocità dell'offerta economica, sostenendo che l'indicazione di prezzi diversi nel listino avrebbe reso l'offerta plurima, ambigua, condizionata e indeterminata.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti parzialmente. Sono state ritenute fondate le censure relative all'ammissione di Citieffe. Il Collegio ha rilevato che il prodotto offerto, denominato «Estremo», non presentava il sistema di guida esterno avanzato con centramento magnetico o navigazione computer-assistita richiesto dalla lex specialis, ma utilizzava il sistema tradizionale dell'amplificatore di brillanza. La documentazione tecnica prodotta confermava tale difformità e smentiva l'affermazione della Commissione secondo cui il dispositivo sarebbe stato dotato di un sistema navigato. Le specifiche tecniche del bando erano analitiche e inequivoche, così da qualificarsi come caratteristiche minime obbligatorie. Citieffe non aveva dimostrato in sede di gara l'equivalenza funzionale del prodotto e la stazione appaltante non aveva svolto una valutazione esplicita e adeguatamente motivata dell'equivalenza; il richiamo postumo al principio di equivalenza non poteva sanare tale carenza. È stata quindi riconosciuta l'illegittimità dell'ammissione e dell'aggiudicazione nei limiti riferiti a Citieffe. È stata accolta anche la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con tale impresa, con effetto ex nunc, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. Sono state invece respinte le censure relative a Medifor: il documento economico rilevante indicava un prezzo unitario di euro 1.300,00 per l'impianto tipo, mentre il listino aveva funzione meramente conoscitiva e non introduceva un'offerta alternativa o ambigua. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il ricorso all'accordo quadro con più operatori economici, nell'ambito della procedura oggetto di giudizio.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di unicità e univocità dell'offerta economica; la relativa censura è stata respinta per il lotto 44.

  • art. 122 c.p.a.

    Consente la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; il Collegio ne ha disposto l'applicazione, con effetto ex nunc, in ragione dell'illegittima aggiudicazione a un concorrente che aveva offerto un prodotto non conforme alla lex specialis.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e delle valutazioni della stazione appaltante.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis individua in modo analitico e inequivoco determinate caratteristiche tecniche come minime e obbligatorie, la difformità dell'offerta rispetto a tali caratteristiche può comportare l'esclusione per offerta non conforme, anche in assenza di un'espressa clausola espulsiva, purché le prescrizioni consentano di ricostruire con certezza il bene richiesto.
  • L'onere di indicare e dimostrare in sede di gara l'equivalenza funzionale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto grava sull'offerente; tale dimostrazione non può essere integrata successivamente in giudizio o mediante una motivazione postuma dell'amministrazione, salvo il potere della stazione appaltante di svolgere una valutazione propria, esplicita e adeguatamente motivata.
  • Il principio di equivalenza non consente alla stazione appaltante di disapplicare le caratteristiche minime analiticamente stabilite dalla lex specialis né di sostituire, dopo l'ammissione, una valutazione tecnica previamente omessa; il favor partecipationis non può prevalere sulla par condicio e sull'autovincolo amministrativo.
  • I chiarimenti sull'offerta sono ammissibili soltanto per interpretare una dichiarazione già contenuta nell'offerta e superare ambiguità formali, senza integrare o modificare il contenuto negoziale e senza ricorrere a fonti estranee all'offerta; devono comunque condurre a un risultato certo circa l'impegno assunto.
  • In caso di illegittima aggiudicazione a un concorrente che abbia offerto prodotti non conformi ai requisiti della lex specialis, il contratto eventualmente stipulato può essere dichiarato inefficace con effetto ex nunc ai sensi dell'art. 122 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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