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Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. rg. 318/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26/05/2025 e notificata in data 27/05/2025 al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed in data 6/6/2025 all'Ambito Territoriale di Torino, che ha condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento in favore del ricorrente dell’importo pari a n. 4 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio; nonchè ha condannato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, oltre rimb. forf., C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

Giustizia amministrativa202503048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di quattro mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero e all'Ambito Territoriale competente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha verificato che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al domicilio reale del Ministero e che, alla data del ricorso, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute in forza del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo. Ha inoltre ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, cumulabili con gli interessi già riconosciuti dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Tale statuizione sulla penalità di mora è motivata nella parte considerata, ma non è riprodotta espressamente nel dispositivo finale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inottemperanza ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, termine ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente e validamente notificata via PEC al domicilio reale dell'amministrazione soccombente.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., sulla cui base è stata attestata la conformità della sentenza civile notificata al Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato validamente attestato conforme all'originale e notificato all'amministrazione soccombente.
  • Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all'azione di esecuzione del giudicato.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che quest'ultimo operi in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal giudicato; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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