Sentenza n. 940/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 246041 del 22.12.2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012”; b) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 225459 del 22.11.2023, avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012 – Comunicazione ai sensi della L. 214/1990 e s.m.i.”; c) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 216627 del 9.11.2023 avente ad oggetto “Saldi amministrativo-contabili macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2011-2012”; d) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 756 del 27.06.2023 richiamata nella nota gravata sub b) con la quale l'Azienda resistente, in sostituzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 796/2018, ha ridefinito la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2012; e) di tutti gli eventuali atti, allo stato non adottati, con i quali l'ASL Napoli 3 Sud procederà ad applicare la RTU per l'anno 2012 nei confronti della società ricorrente; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se e in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASA DI SALUTE S.LUCIA S.R.L. il 6\8\2024: a) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 116412 del 28.05.2024, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile RTU anno 2012 “Addendum”; b) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 88373 del 22.04.2024, avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012 “Addendum” – Comunicazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.”; c) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 133650 del 21.06.2024, avente ad oggetto “Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. – RTU 2012 “ADDENDUM” Casa di Cura S. Lucia s.r.l.”, con allegata la fattura attiva n. 1300000338 del 20.06.2024 di importo pari a € 17.676,26 emessa a carico della medesima struttura ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di avvio e chiusura del procedimento e richiesta di pagamento della regressione tariffaria unica per l'anno 2012, per complessivi € 202.150,69, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui l'ASL Napoli 3 Sud ha ridefinito e applicato la regressione tariffaria unica relativa all'anno 2012, intimandole il pagamento di € 202.150,69. In particolare, sono stati contestati gli atti di avvio e chiusura del procedimento amministrativo, la nota relativa ai saldi amministrativo-contabili, la deliberazione del Direttore generale che aveva ridefinito la regressione tariffaria per il 2012 e gli eventuali atti applicativi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti di avvio e chiusura del procedimento, nonché la richiesta di pagamento e costituzione in mora, corredata da fattura di € 17.676,26 relativa all'addendum della regressione tariffaria 2012. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La società ricorrente, essendo stata acquisita dal Gruppo Nefrocenter, ha dichiarato il 19 dicembre 2025 di non avere più interesse alla decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il giudice ha accolto tale richiesta, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarata dalla parte ricorrente in relazione a un giudizio di annullamento, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame dei motivi, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
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