Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Catania, sez. IV, n. 3514/2024 del 28/10/2024.

Giustizia amministrativa202500938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Catania, Sez. IV, n. 3514/2024, relativa all’ostensione di documenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’integrale mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3514/2024. Nel corso del giudizio ha documentato che l’Azienda sanitaria aveva adempiuto solo parzialmente all’obbligo di ostensione, contestando l’inadeguatezza dell’esibizione rispetto alla pretesa riconosciuta dal giudicato. Ha quindi chiesto l’ordine di esibizione dei documenti residui, la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’integrale adempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato all’ASP di Messina di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, gli atti necessari a dare esatta esecuzione alla pronuncia precedente. Per l’ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta, senza compenso, il Direttore generale della stessa ASP, con incarico di provvedere entro i successivi 60 giorni. È stata invece respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già previsto è stato ritenuto idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia. L’ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e, nella fattispecie, la domanda di condanna dell’amministrazione; il TAR ha ritenuto non necessaria tale condanna in presenza della nomina del commissario ad acta quale meccanismo surrogatorio dell’inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato dal TAR quale presupposto per procedere all’esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione e la mancata prova dell’integrale esecuzione legittimano l’ordine giudiziale di dare esatto adempimento al giudicato.
  • L’adempimento solo parziale dell’amministrazione non esclude l’interesse all’ottemperanza quando non risultino soddisfatte integralmente le prescrizioni contenute nella sentenza da eseguire.
  • La nomina di un commissario ad acta, con previsione di un termine per l’intervento sostitutivo, può rendere non necessaria la contestuale condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora il meccanismo surrogatorio sia idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.