Sentenza n. 865/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione della sentenza n. 3982/2023, emessa in data 5.10.2023e notificata in data 16.5.2024, al Comune di Giarre, con la quale il Tribunale di Catania, accogliendo la domanda dell’odierno ricorrente, ha condannato il Comune al pagamento in favore del sac. Arezzi a corrispondergli l’importo di € 76.501,28, oltre interessi dalla domanda, a titolo di buono contributo; nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compensi, € 786,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e cassa come per legge, nonché le spese di CTU come liquidate in atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Giarre di una sentenza civile di condanna al pagamento di 76.501,28 euro, oltre interessi, spese di lite e spese di CTU
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Catania, notificata al Comune con formula esecutiva il 16 maggio 2024, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 76.501,28 euro, oltre interessi dalla domanda, nonché delle spese di lite e di CTU. La sentenza civile non è stata impugnata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha adempiuto. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine decennale per proporre l’azione, il termine processuale per il deposito del ricorso e le formalità di notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice. Ha altresì considerato il venir meno del dissesto finanziario del Comune, risultante dall’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria il 2 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo che la sentenza civile non impugnata rientrasse tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che fossero rispettati i termini e le formalità previsti dagli artt. 114, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., nonché dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento del Comune, ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente del servizio gestione risorse finanziarie del Comune di Riposto, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il commissario dovrà comunicare l’insediamento alla Segreteria della Sezione e depositare gli atti esclusivamente tramite PAT; il suo compenso sarà liquidato con separato decreto a carico dell’amministrazione inottemperante, previa presentazione della nota spese entro il termine indicato. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché la condizione economica del Comune, tornato in bonis solo da pochi mesi dopo il dissesto, costituiva una ragione ostativa e rendeva manifestamente iniqua l’applicazione della misura. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, contributo unificato e ulteriori spese documentate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine decennale per proporre l’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del titolo in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché la disposizione ne esclude l’operatività quando la misura sia manifestamente iniqua o ricorrano ulteriori ragioni ostative; tali ragioni sono state individuate nella peculiare situazione economica del Comune, tornato in bonis solo da pochi mesi.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione all’amministrazione debitrice della pronuncia con formula esecutiva è stata considerata idonea a far decorrere il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
art. 327 c.p.c.
La mancata impugnazione della sentenza civile nel termine lungo ha consentito di considerarla definitiva ai fini dell’ottemperanza.
art. 256, comma 6, d.lgs. n. 267/2000
L’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria è stata valorizzata quale elemento attestante il venir meno della situazione di dissesto finanziario del Comune.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico ed è previsto a pena di decadenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva ed esecutiva, purché siano rispettati i termini e le formalità previste dal codice del processo amministrativo e dalla disciplina speciale sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione successivo all’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, definendone il termine per l’esecuzione e le modalità operative.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce della concreta situazione economica dell’amministrazione obbligata, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative.
- Quando l’amministrazione obbligata è un ente locale già sottoposto a dissesto e da poco tornato in bonis, tale peculiare condizione economico-finanziaria può costituire una ragione ostativa all’applicazione della penalità di mora, pur non impedendo l’ordine di esecuzione del titolo giudiziale.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con separato provvedimento, previa presentazione della nota specifica delle spese entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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