Cassazione Penale, Sentenza n. 13836/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive (sentenza orig. 1996). Le censure contestavano: 1) inosservanza e errata applicazione di norme di procedura penale e di legge edilizia (tra cui art. 39 della legge n. 724/1994, artt. 31 e 41 del d.P.R. n. 380/2001, art. 32 legge n. 47/1985); 2) travisamento degli atti e della prova, per non aver verificato alla data di presentazione delle domande di condono (6/02/1995) la legittimazione dei fratelli Bellomo a proporre autonome istanze; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte non ha valutato se l'immobile fosse "ultimato" (in particolare la presenza di tamponature esterne) alla data utile per il condono e non ha esaminato la validità del documento posto a fondamento del possesso (testamento/atto di divisione), oltre a non aver correttamente considerato la disciplina che vieta il frazionamento artificioso di domande di sanatoria per eludere limiti volumetrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo alla Corte d'appello di Napoli invitandola ad uniformarsi ai principi di diritto esposti. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non si è adeguatamente confrontata con la precedente sentenza rescindente e non ha valutato se, alla data di presentazione delle istanze, l'immobile fosse ultimato (la documentazione indicava l'assenza di tamponature, quindi uno stato "a rustico" non condonabile ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994). Ha inoltre evidenziato la necessità di accertare la reale autonomia funzionale delle porzioni immobiliari e la legittimazione degli eredi a presentare domande separate, nonché di esaminare la validità del titolo invocato per il possesso.
Norme richiamate
art. 39 legge n. 724/1994
art. 39, primo e sesto comma
Stabilisce i requisiti di condonabilità con riferimento alla data del 31/12/1993; la Corte interpreta 'ultimazione' includendo le tamponature esterne, per cui un immobile "a rustico" non è condonabile.
legge n. 47/1985
Regola la legittimazione a richiedere la sanatoria e i casi in cui più soggetti possono proporre istanze autonome (es. proprietà/divisione formale, diritti reali o personali che legittimano interventi separati).
D.P.R. n. 380/2001
art. 41 (e richiamo generale alle norme sul titolo abilitativo)
Norme tecniche e procedurali che contribuiscono alla verifica dell'autonomia funzionale delle porzioni immobiliari e della correttezza dei titoli abilitativi.
codice di procedura penale
Norme processuali richiamate in relazione alla competenza e alla corretta istruttoria in sede di esecuzione e incidente di esecuzione; contestate dall'istante per presunte omissioni e vizi procedurali.
giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 20420/2015; Sez. 4, n. 21284/2018; altre pronunce richiamate nella sentenza
Affermano il principio che non è ammesso il frazionamento artificioso di istanze di condono per aggirare limiti volumetrici: l'edificio va considerato unitario salvo che vi siano più soggetti legittimati per effetto di divisione o titoli distinti.
Massime di principio
- La legittimazione a presentare una autonoma domanda di condono va verificata alla data della presentazione dell'istanza; non è corretto estendere retrospettivamente la valutazione su un arco temporale ampio.
- Per essere condonabile l'immobile deve essere 'ultimato' entro la data di legge (31/12/1993); elementi come le tamponature esterne sono essenziali per ritenere l'opera completata.
- Non sono ammissibili più domande di sanatoria riconducibili a un unico centro di interesse o a un unico immobile unitario, salvo che vi siano titoli diversi o una formale divisione che legittimi richieste separate.
- Il giudice deve motivare puntualmente e verificare la prova documentale (perizie, dati catastali, concessioni comunali, titoli successori) e non limitarsi ad affermazioni apodittiche, specialmente se la Cassazione ha chiesto approfondimenti specifici.
- Se è contestata la validità del titolo (es. testamento o atto di divisione), il suo valore civilistico deve essere accertato prima di riconoscere la legittimazione a proporre autonome domande di condono.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →