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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25543/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari resa in sede di rinvio, che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena e ridotto la pena a un anno e otto mesi di reclusione. La vicenda processuale riguardava una precedente sentenza rescindente della Cassazione che aveva annullato senza rinvio i fatti anteriori al 12 dicembre 2017 perché estinti per prescrizione e aveva rinviato alla Corte d'appello solo per la valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale, con affermazione irrevocabile della responsabilità. Con il ricorso si deducevano: violazione degli artt. 627 e 185 c.p.p. per mancata ottemperanza al principio di diritto della sentenza rescindente; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego del beneficio, sostenendo che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si sarebbe consumato in data successiva al compimento dei settant'anni, con conseguente applicabilità del più favorevole limite di pena dell'art. 163, comma 3, c.p.; vizio motivazionale per mancata prognosi individualizzata ex art. 164 c.p.; violazione degli artt. 163 e 164 c.p. perché la pena da considerare, cumulata con una precedente pena indultata, non avrebbe superato il limite legale per l'ultrasettantenne. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato ai limiti dell'inammissibilità per aspecificità. Ha affermato che il giudice di rinvio, ex art. 627, comma 2, c.p.p., conserva autonomia di giudizio entro il perimetro devoluto e può giungere alla medesima soluzione con motivazione diversa e più ampia, purché non ripeta i vizi censurati e si conformi al principio di diritto. Nel merito, ha ritenuto corretta la conferma del diniego della sospensione condizionale perché l'imputato risultava già gravato da due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, una delle quali indultata; l'indulto non elimina gli altri effetti penali della condanna. Tale situazione preclude il beneficio ai sensi dell'art. 164 c.p., indipendentemente dalla durata complessiva della pena e assorbendo le ulteriori doglianze sulla prognosi di non recidiva e sul limite di pena per gli ultrasettantenni. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, con autonomia di giudizio nel capo devoluto, ma deve rispettare il principio di diritto enunciato in sede rescindente

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del principio di diritto; non è oggetto di un'autonoma elaborazione decisoria

  • art. 640-bis c.p.

    indicato come reato per cui si procede, qualificato dal ricorrente come reato a consumazione prolungata ai fini del computo temporale della consumazione

  • art. 163, comma 3, c.p.

    prevede per gli ultrasettantenni un più elevato limite di pena per la concessione della sospensione condizionale; la Corte nega che nel caso concreto il beneficio sia comunque concedibile per la presenza di due precedenti condanne ostative

  • art. 164 c.p.

    individua i limiti e le condizioni ostative alla sospensione condizionale della pena; la Corte afferma che la presenza di due precedenti condanne detentive per delitti non uniti dalla continuazione preclude il beneficio

  • art. 640 c.p.

    non espressamente indicato nel dispositivo fattuale come norma contestata, ma la sentenza menziona il reato di cui all'art. 640-bis come fatto oggetto del processo

  • art. 640-bis c.p.

    reato oggetto del procedimento, richiamato per sostenere la tesi del ricorrente sulla consumazione e sull'applicabilità del regime per ultrasettantenni

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio conserva piena autonomia di valutazione nel capo devoluto, anche quanto alla ricostruzione dei fatti e alla motivazione, potendo confermare la decisione con un percorso argomentativo diverso e più completo, purché rispetti il principio di diritto fissato dalla Cassazione e non reiteri i vizi già censurati.
  • L'indulto estingue la pena ma non elimina gli altri effetti penali derivanti dalla condanna; una condanna coperta da indulto continua quindi a rilevare ai fini della valutazione dei presupposti ostativi alla sospensione condizionale.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando l'imputato abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, a prescindere dal fatto che il beneficio non fosse stato applicato in precedenza e indipendentemente dalla durata complessiva delle pene.
  • Quando opera una causa ostativa oggettiva alla sospensione condizionale, risultano assorbite le ulteriori censure sulla prognosi di non reiterazione del reato e sulla più favorevole soglia di pena prevista per gli ultrasettantenni.
  • Le doglianze meramente assertive o non specificamente confrontate con la ratio della decisione possono essere considerate infondate ai limiti dell'inammissibilità per aspecificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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